Lab-IP

La nuova conferenza dei servizi sui progetti sottoposti a VIA

di CAROLA SILVI

04/12/2017

Le norme in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), contenute nella parte seconda del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) sono state interessate da numerose modifiche nel corso della attuale legislatura (XVII). La disciplina in materia di VIA, già interessata da modifiche volte ad adeguarla alla normativa europea e superare la procedura di infrazione 2009/2086 (art. 15 del D.L. 91/2014), è stata oggetto di un’ ampia riscrittura, operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE.
Da segnalare altresì che, nel corso della corrente legislatura, è stato completato l’iter normativo, avviato nella precedente legislatura, relativo all’istituzione dell’autorizzazione unica ambientale (AUA).
In tale contesto, alcune novità normative riguardano anche la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA.
La conferenza dei servizi è una fattispecie dell’attività amministrativa, una modalità di organizzazione del procedimento amministrativo, intesa ad una valutazione comparativa di plurimi interessi, a fini di coordinamento di poteri e raccordi di competenze.
È, o dovrebbe essere, strumento di semplificazione procedimentale, “unificando” la sede di valutazione e confronto degli interessi da parte di uffici o amministrazioni diverse; è, insieme, strumento di composizione della frammentazione dell’azione amministrativa.
La ‘storia’ normativa della conferenza dei servizi è assai stratificata: dal 1990, una decina di sue rivisitazioni, più o meno estese, sono intervenute – a riprova di come essa abbia costituito un quid novi, in un ordinamento tradizionalmente “compartimentato” per amministrazioni distinte e separate.
Nell’ormai venticinquennale tragitto di questo istituto, la conferenza di servizi ha mutato i suoi connotati. Esordì come strumento eccezionale e rigorosamente improntato a criterio unanimistico, secondo il disegno della legge n. 241 del 1990, che per prima lo disciplinò come ‘ordinario’ modulo dell’attività amministrativa.
Passata attraverso rimaneggiamenti non lievi (possono ricordarsi la legge n. 127 del 1997, la legge n. 340 del 2000, la legge n. 15 del 2005, la legge n. 69 del 2009, il decreto-legge n. 78 del 2010, la legge n. 221 del 2012, quali recanti alcune disposizioni di organica revisione dell’istituto.), la conferenza di servizi si presenta come uno strumento procedimentale ordinario ed in taluni casi obbligatorio, con meccanismi di superamento dei dissensi che in essa siano emersi.
Si tratta dunque di materia stratificata ed invero, ad oggi, si direbbe ancora non appieno “assestata”.
Il D.Lgs. 127/2016, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, contiene disposizioni che incidono sulle procedure da seguire nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.
Il nuovo comma 4 dell’art. 14 della legge n. 241/1990 (introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2016) disciplina infatti il caso in cui si abbia un progetto sottoposto a VIA, per la realizzazione del quale siano necessari autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati.
In tal caso la norma prevede lo svolgimento obbligatorio della conferenza di servizi prevista dalla normativa sulla VIA all’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
La conferenza di servizi diviene quindi, in tale caso il luogo necessitato, e non più facoltativo, di acquisizione di tutti gli assensi necessari. Viene infatti eliminata (da parte dell’art. 5 del D.Lgs. 127/2016) la parte del citato comma 3 dell’art. 25 ove si reputava solamente “eventuale” lo svolgimento della conferenza di servizi.
La conferenza sul progetto sottoposto a VIA è convocata, in base alle nuove norme introdotte dal D.Lgs. 127/2016, in modalità sincrona (Cfr. nuovo articolo 14-ter della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2016). Essa è indetta entro 10 giorni dalla verifica documentale, condotta dall’amministrazione competente, circa la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri istruttori, da parte del proponente.
Il termine di conclusione dei lavori della conferenza è il medesimo previsto dall’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per la conclusione del procedimento di VIA, vale a dire 150 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Rispetto alla disciplina previgente, la quale configurava la conferenza in questione come “specie” della conferenza preliminare, le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 127/2016 configurano la conferenza di servizi per progetti sottoposti a VIA come una conferenza decisoria.
Il nuovo comma 4 dell’art. 14 della L. 241/1990 stabilisce altresì che «resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale» ( SERVIZIO STUDI – Senato della Repubblica e Camera dei Deputati., Dossier XVII legislatura-, Disciplina della conferenza dei servizi., Atto del Governo n.293., Schede di lettura, Roma maggio 2016.Passim).
Dunque, in caso di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l’iter si semplifica a vantaggio dei tempi: un’unica conferenza di servizi basterà per acquisire sia autorizzazioni, pareri, assensi, necessari per l’esercizio dell’attività, che il giudizio di compatibilità ambientale.

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