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LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE COME BENE COLLETTIVO: IL CASO DEI C.D. “FURBETTI DEL VACCINO” E LA PRONUNCIA DEL TAR SICILIA.

Emanuel Silvestri

22/02/2021

Con decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021, in attuazione dell’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), è stato adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV2. Il piano contiene la stima della potenziale quantità di dosi disponibili in Italia nel 2021, suddivise per trimestre e per casa farmaceutica, in base agli accordi preliminari di acquisto stipulati dalla Commissione europea a nome di tutti i 27 Stati membri.

Oltre a ribadirsi che la vaccinazione sarà gratuita e garantita per tutti attraverso un sistema di governance che prevede un coordinamento costante tra Ministero della Salute, Commissario straordinario e Regioni, vengono individuate specifiche categorie con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini. Nella prima categoria sono compresi operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle RSA per anziani.

Tuttavia, diverse inchieste di stampa hanno mostrato che oltre 400 mila persone abbiano usufruito della prima dose dei vaccini Pfizer-Biontech e Moderna, unici attualmente disponibili in Italia, senza averne alcun diritto arrivando a stimare che ben 3 vaccinati su 10 non rientrassero nelle categorie con priorità. Il fenomeno è stato particolarmente accentuato nelle Regioni dell’Italia meridionale, tra cui in Sicilia.

Di fronte a questo evento, il 29 gennaio 2020, l’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana decide di emettere una propria ordinanza in cui vieta a tutte le aziende sanitarie siciliane di somministrare la seconda dosa a coloro che non rientrino nelle categorie indicate dal Piano.

Non soddisfatti, alcuni di costoro hanno deciso di adire il TAR Sicilia lamentando una violazione del loro diritto alla salute chiedendo la sospensione dell’ordinanza in via cautelare.

I ricorrenti hanno denunciato che il divieto di somministrazione imposto alle Asl di riferimento avrebbe causato effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, a causa del mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro, per il rischio di essere sottoposti ulteriormente ad un nuovo ciclo vaccinale con due dosi.

Il TAR Sicilia, Sez. IV di Catania, con decreto n. 102/21 del 13 febbraio 2020 respinge l’istanza di sospensiva. Quanto alla prima censura, i giudici hanno appurato che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose facendo notare come gli istanti non abbiano fornito alcun principio di prova assumendolo come dato oggettivo. L’unica conseguenza dimostrabile, semmai, è di riportare costoro ad una situazione quo ante a quella che li ha portati ad avere accesso alla prima dose senza averne diritto.

A questo si collega anche il secondo motivo di rigetto. Il danno paventato alla salute dovuto ad un nuovo ciclo vaccinale è “meramente ipotetico” non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno riconvocati per la somministrazione delle loro dosi nel rispetto del Piano strategico. Non vi è inoltre alcuna evidenza scientifica dimostrata per cui l’effetto della prima dose possa durare nel tempo ricordando come le stesse informazioni sull’uso del farmaco, pubblicate sul sito dell’EMA, abbiano provato che anche in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse.

Bisognerà attendere l’udienza di merito e i possibili ricorsi al Consiglio di Stato prima di poter avere un quadro completo dell’intera vicenda ma alcuni spunti di riflessione possono comunque registrarsi. Il TAR sembra sottintendere nei motivi di rigetto come il diritto alla salute riconosciuto come “fondamentale” dalla Carta costituzionale all’art.32 non possa essere invocato come scriminante al più basilare senso civico. La necessità di consolidare questa convinzione mira a preservare la salute di tutti attraverso la tutela delle categorie più fragili prevalendo finanche sul diritto del singolo a essere comunque definitivamente “coperto” dalla malattia. Tutto ciò a prescindere persino dai costi di esclusività di sottoporre questi individui ad un nuovo ciclo vaccinale (ribadendosi però il limite del se e quando sarà possibile) sottraendolo ingiustamente ad altri. Prezzo che vada comunque pagato affinchè sia riaffermato quel principio di responsabilità di ognuno volto a preservare la salute nella sua dimensione collettiva di bene comune.

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