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L’amministrazione periferica del mibact che cambia…

di Allegra Masti

17/02/17

Specchio della riorganizzazione dell’amministrazione centrale eseguita dal dpcm 171/2014 è il nuovo disegno dell’amministrazione periferica. Il riordino operato dal dpcm è ispirato ai principi di autonomia, decentramento e responsabilità gestionale. Il novello impianto appare ridefinito nel segno della semplificazione strutturale e della razionalizzazione funzionale. A tale scopo alle Direzioni regionali vengono sostituiti i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con sede nei capoluoghi di diciassette regioni, ai quali l’art 32 del dpcm affida il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale; essi hanno il compito di agire quale “interfaccia” tra i diversi livelli di amministrazione. In particolare i Segretariati regionali esercitano compiti riconducibili ad una triplice natura: amministrativa, tecnica in tema di tutela e valorizzazione e tecnica in tema di turismo. Per quanto riguarda il versante amministrativo i Segretariati svolgono la funzione di stazione appaltante per i contratti pubblici non spettanti alle altre strutture periferiche e delle attività di supporto per i contratti di competenza delle stesse, nonché la gestione delle risorse umane dei servizi amministrativi ausiliari concernenti tali strutture. Sotto il profilo tecnico della tutela e della valorizzazione, i Segretariati si occupano della stipulazione di intese con le Regioni per la redazione congiunta di piani paesaggistici e la conclusione di accordi con i privati proprietari di beni culturali relativamente ad interventi conservativi. Al Segretario regionale è affidato il compito di convocare la Commissione regionale per il patrimonio culturale, che presiede, per il riesame di pareri o altri atti rilasciati dagli organi periferici del Ministero per autorizzazioni in materia di beni culturali e paesaggio; inoltre informa periodicamente il Segretario generale e i Direttori generali centrali in merito all’andamento delle attività degli uffici periferici e la proposta di avocazione degli atti di competenza dei Soprintendenti. In campo turistico, i Segretariati regionali curano in ambito regionale l’attuazione delle politiche e dei progetti elaborati a livello centrale e l’elaborazione di iniziative volte al miglioramento dell’offerta.

Ciò che distingue i Segretariati regionali dalle precedenti Direzioni regionali è l’assenza del potere di direzione nei confronti delle Soprintendenze di settore, sostituito da un potere di coordinamento. I compiti in cui si sostanziava il potere di direzione risultano ora trasferiti ad organi collegiali, che subentrano ai precedenti Comitati regionali di coordinamento, al pari di questi non qualificati esplicitamente come organi periferici, ma che sul piano organizzativo ne presentano le caratteristiche, ossia le Commissioni regionali per il patrimonio culturale. Si tratta di strutture a competenza intersettoriale che si sostanzia nel coordinare e armonizzare l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, nel favorire l’integrazione multidisciplinare e interdisciplinare tra i diversi istituti.

Novità di estremo rilievo nell’amministrazione periferica sono i Poli museali regionali e i musei autonomi. I Poli museali in base a quanto disposto dall’articolo 34 del dpcm sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei e provvedono all’espletamento sul territorio del pubblico servizio di fruizione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura. Il ruolo dei Poli museali si concreta attorno alla figura del Direttore de Polo museale regionale, nominato dal Direttore generale Musei, a cui sono assegnati compiti inerenti la gestione interna del museo, analoghi a quelli spettanti ai direttori dei musei dotati di autonomia speciale, nonché compiti di raccordo nell’ambito dei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. Al Direttore del Polo museale regionale viene affidata un’ampia gamma di compiti che sono stabiliti nell’art 34 comma 2 lettere da a) a u) del dpcm 171/2014 e che confluiscono tutti nella creazione e nella promozione di una rete museale nazionale.

La riforma, al dichiarato fine di conferire evidenza organizzativa ai compiti di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, ha affiancato ai Poli museali regionali, una serie di Musei dotati di autonomia speciale ed elencati dall’art 30 comma 3 del dpcm, i quali godono, oltre che di autonomia tecnico- scientifica al pari degli altri Musei statali afferenti ai Poli museali regionali, anche di un’autonomia finanziaria, contabile ed organizzativa.

Il riordino dell’amministrazione periferica ha generato alcune perplessità soprattutto con riguardo al Segretario regionale ed ai suoi rapporti con le Soprintendenze e con i Poli museali regionali. In merito al rapporto tra il Segretario regionale e le Soprintendenze si è evidenziato come le funzioni di indirizzo e di coordinamento, facenti capo al Segretario regionale, siano difficilmente applicabili sul piano organizzativo nonché su quello funzionale. In primo luogo va sottolineata la parità di livello dirigenziale non generale dei due uffici, la quale non permette al Segretario generale di avere quell’impulso autoritario che gli si chiede di avere. In secondo luogo i compiti assegnati al Segretario regionale risultano numerosi e troppo complessi per poter essere correttamente eseguiti e per consentire al Segretario di svolgere quella funzione di raccordo che gli è attribuita. Si rileva inoltre una difficile gestione delle risorse umane vista la mancanza del riconoscimento del ruolo gerarchico e di coordinamento del Segretario regionale da parte dei soprintendenti.

Le critiche rivolte ai Poli museali regionali sono molteplici e anche in questo caso si riscontra una problematica legata all’ampiezza delle funzioni attribuite. Infatti l’art 34 del dpcm 171/2014 dispone che: “i Poli provvedono a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza, e promuovono l’integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale, dei conseguenti itinerari culturali”. Da quanto disposto si ricava il dato critico che i Poli sono titolari di una funzione di valorizzazione che si estende a tutto il territorio di competenza e non solo gli istituti museali, generando così un sovraccarico di lavoro che appare di difficile gestione. Altro fattore problematico si trova nell’eterogeneità dei Poli museali regionali e nella mancanza di raccordo degli stessi. Si evidenzia infine che l’autonomia dei musei speciali ha avuto un effetto negativo, penalizzante, nei confronti delle strutture appartenenti alla competenza dei Poli museali, ossia i musei minori, i quali ante riforma potevano contare sul sussidio dei musei autonomi; inoltre i musei autonomi in confronto ai musei afferenti ai Poli museali regionali godono di quell’autonomia finanziaria e contabile che crea uno squilibrio evidente tra gli uni e gli altri, potendo ad esempio i musei autonomi gestire le erogazioni liberali in modo più fluido rispetto alle complesse procedure previste per gli altri musei.

Ad alcune di queste problematiche risponde il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 che pone in essere un’azione rivolta sia all’amministrazione centrale che a quella periferica. A livello centrale con questo provvedimento viene attribuita l’autonomia speciale di cui all’articolo 30 del dpcm 171/2014 a nuovi musei e parchi archeologici statali: vengono infatti aggiunti all’elenco di cui all’articolo suddetto altri dieci musei statali e vengono creati quattro parchi archeologici e un’area archeologica di rilevante interesse nazionale. Inoltre, sempre a livello centrale, si assiste alla fusione delle Direzioni generali Architettura, Belle arti e Paesaggio con conseguente fusione delle rispettive Soprintendenze.

La seconda linea direttiva perseguita dal decreto ministeriale riguarda la ricerca di un maggiore equilibrio nei rapporti tra soprintendenti e direttori dei poli museali regionali e degli istituti e musei autonomi, da un lato, e tra il direttore generale musei e i direttori dei poli, dall’altro. Nel rapporto tra Soprintendenze e Direttori dei Poli museali regionali e dei Musei ad autonomia speciale si assiste ad un’operazione correttiva nei confronti del dpcm 171/2014 consistente nell’affinamento delle competenze della Soprintendenza Architettura, Belle arti e Paesaggio, nel senso che si affida alla competenza dei direttori suddetti l’amministrazione e il controllo dei beni dati loro in consegna, nonché degli interventi conservativi necessari, senza più necessità dell’autorizzazione del soprintendente. Si realizza dunque un’attenuazione dell’intervento della Soprintendenza nella gestione, nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali di competenza dei direttori dei Poli museali regionali e dei Musei dotati di autonomia speciale. Anche la concessione dell’uso dei beni culturali passa nelle mani dei direttori dei Poli museali regionali e dei direttori dei musei ad autonomia speciale, previa autorizzazione del Direttore generale Musei, in base a quanto disposto dall’articolo 7 comma 2 del decreto ministeriale suddetto.

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