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LE SOVVENZIONI ESTERE NEL SETTORE CALCISTICO: SEGNALAZIONI DEI PRIVATI E PRIMI COMMENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

5/12/2023

A cura di Riccardo Zinnai

Durante una conferenza tenutasi a Bruxelles il 22 novembre 2023, il capo unità Eddy De Smijter, operante all’interno della Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione europea, ha affermato che la Commissione ha ricevuto varie segnalazioni contenti informazioni su presunte sovvenzione estere. Tuttavia, la Commissione non ha ancora deciso di usare i propri poteri investigativi d’ufficio.

Uno dei settori in cui si sospetta che possano esservi dei foreign subsidies è quello del gioco del calcio. Infatti, la massima serie calcistica spagnola, nota come LaLiga, ha provveduto a rilasciare un comunicato stampa in data 12 agosto 2023 nel quale annunciava di aver segnalato alla Commissione europea un possibile caso di presenza di sovvenzioni estere. Essa riteneva infatti che la squadra francese Paris-Saint Germain, anche nota con l’acronimo di PSG, ricevesse sovvenzioni estere dallo Stato del Qatar.

In particolare, la LaLiga si duole che il Paris-Saint Germain possa ottenere risorse a condizioni non di mercato grazie alle quali si renderebbe possibile l’ingaggio di talentuosi calciatori e allenatori mentre ciò non sarebbe possibile se si operasse alle normali condizioni di mercato. Allo stesso tempo, si renderebbe possibile aumentare le entrate legate alle sponsorizzazioni, anch’esse non corrispondenti al valore di mercato. Tutto ciò risulterebbe in un significativo aumento della performance sportiva. Vi sarebbe quindi una distorsione nel mercato interno e segnatamente nel settore delle competizioni sportive in quanto queste sovvenzioni estere porterebbero ad un aumento artificiale del valore della società calcistica in confronto alle altre società non percettrici di sovvenzioni estere. Da qui la scelta de LaLiga di confidare in un’investigazione d’ufficio della Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Tuttavia, già durante una conferenza tenutasi a Bruxelles il 13 settembre 2023 il capo unità Nicola Pesaresi, impiegato all’interno della Direzione Generale per la Concorrenza, ha fatto sapere che la Commissione europea intende concentrarsi sul garantire l’effettivo funzionamento del sistema di notifiche operante per le concentrazioni e gli appalti pubblici. L’obiettivo è di rendere tale meccanismo agile e snello sia per gli operatori che per le imprese. Pertanto, la Commissione non ritiene una priorità investigare le segnalazioni su presunte sovvenzioni estere nel settore calcistico ed è dell’avviso che sia opportuno muoversi con grande cautela. Come detto in apertura, a fine novembre 2023 non risultano ancora pendenti procedure investigative d’ufficio.

Per comprendere questa notizia si ricorda che il Regolamento sulle sovvenzioni estere prevede tre meccanismi per azionare l’esame della Commissione europea su presente sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. Il primo è l’esame d’ufficio ai sensi dall’articolo 9 comma 1 nel quale si prevede che la Commissione possa, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte (includendo quindi sia gli Stati membri sia i privati) relative a presunte sovvenzioni. Il secondo ed il terzo meccanismo si basano invece su un sistema di notifiche preventive riguardanti rispettivamente le concentrazioni (art. 21) e gli appalti pubblici (art. 29).

Può aiutare a comprendere perché i primi casi di richiesta di applicazione del regolamento riguardino segnalazioni provenienti dai privati ricordare quanto previsto dall’articolo 54. Mentre generalmente il regolamento è divenuto applicabile dal 12 luglio 2023, il sistema di notificazioni preventive ha cominciato ad applicarsi solo a partire dal 12 ottobre 2023. Si ricorda anche che la Commissione può esaminare sovvenzioni estere concesse anche nei cinque anni precedenti il 12 luglio 2023 purché continuino ad avere effetti distorsivi oltre tale data. Vi è stato quindi un trimestre in cui l’esame d’ufficio era l’unica procedura disponibile.

Anche le segnalazioni provenienti dal mondo calcistico si spiegano considerando l’amplissimo ambito di applicazione del regolamento. Infatti, nel primo comma dell’articolo 1 si afferma che le distorsioni del mercato interno prodotte dalle sovvenzioni estere possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica. Da qui si evince, come del resto è riportato anche nel considerando 3, che il regolamento riguarda tutti i settori economici, compresi quelli di interesse strategico per l’Unione e le infrastrutture critiche.

Il comunicato stampa de LaLiga fa anche implicitamente riferimento a vari aspetti del regolamento. Da un lato l’applicabilità del regolamento è legata all’esercizio di un’attività economica nel mercato interno. Le sovvenzioni di un’attività calcistica possono ben essere analizzate ai sensi del regolamento 2022/2560 perché non vi è un’importazione di beni provenienti da Paesi terzi che determinerebbe invece l’applicazione del diverso regolamento 2016/1037. Inoltre, vi è una sovvenzione estera quando un contributo finanziario viene fornito direttamente o indirettamente da un paese non membro dell’Unione, qualora detto contributo conferisca un vantaggio selettivo ad un’impresa operante nell’Unione (art. 3).

L’insistenza sull’effetto distorsivo all’interno del comunicato stampa de LaLiga non è casuale ma, al contrario, è profondamente aderente al dettato normativo. Infatti, l’articolo 4 è relativo alla definizione di distorsione sul mercato interno, la quale si ritiene esistente quando la sovvenzione estera migliora la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e si abbia quindi un’incidenza negative – sia effettiva sia potenziale – sulla concorrenza. Infatti, la mera esistenza di una sovvenzione estera non è di per sé sufficiente ad autorizzare la Commissione ad imporre misure di riparazione. Occorre che la sovvenzione estera sia distorsiva e che tali effetti negativi non siano bilanciabili, all’esito di una valutazione comparata, con eventuali effetti positivi sul mercato interno.

Questo caso analizzato mostra vari profili di interesse. Già in fase di prima applicazione del regolamento si nota una differenza tra gli obiettivi della Commissione in materia di politica commerciale e il comportamento dei privati che vedono nel regolamento nuove possibilità di difesa da possibili concorrenti economici. La Commissione sembra volersi concentrare specialmente su settori ritenuti strategici, come ad esempio il settore energetico e della transizione ecologica, in un quadro di rivalità economica con la Cina. Il settore calcistico non riveste invece tale carattere strategico e le sovvenzioni in questione provengono da paesi medio-orientali.

Tuttavia, un totale disinteresse di fronte tali questioni non sarebbe in linea con il comportamento antecedente della Commissione, la quale in passato ha invece avuto modo di occuparsi degli aiuti di Stato concessi da alcuni Stati membri nel settore calcistico. Ad esempio, nel caso C-362/19 P Commissione europea c. Fútbol Club Barcelona la CGUE aveva confermato la decisione della Commissione la quale aveva ravvisato che il Regno di Spagna avesse introdotto un aiuto di Stato sotto forma di privilegio fiscale. Poiché il regolamento 2022/2560 tende a riprodurre per le sovvenzioni estere la disciplina sugli aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE allo scopo di imporre una limitazione agli aiuti di Stati terzi paragonabile ai divieti per gli Stati membri, sarebbe singolare per la propria Commissione discostarsi dai propri precedenti.

Inoltre, investigare le sovvenzioni estere nel settore calcistico potrebbe essere un modo per la Commissione di dimostrare che il regolamento non sia stato pensato come uno strumento da usare esclusivamente contro la Repubblica popolare cinese.

Ciò nonostante, non si può affermare che la Commissione sicuramente investigherà il caso. Infatti, la disciplina dell’esame d’ufficio da parte della Commissione prevede sì che la Commissione possa acquisire informazioni anche da privati ma non vi è una procedura formalizzata. Resta quindi da vedere se e in che modo i privati o anche gli Stati membri proveranno a reagire a fronte dell’inerzia della Commissione. In ogni caso, i primi casi saranno utili per migliorare l’operatività delle procedure che la Commissione dovrà seguire.

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