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Lo strumento del protocollo d’intesa:un’occasione di cooperazione istituzionale per Agcm e Agcom

di Letizia Maria Beretta

21/01/17

 “Rendere più efficaci e efficienti le rispettive azioni in un’ottica di leale collaborazione tra istituzioni”: questo è l’obiettivo in vista del quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM intrattiene rapporti con altri organismi di controllo e autorità di regolazione settoriale;

Strumento funzionale,in tal senso,è sicuramente il protocollo d’intesa e di questo mezzo l’AGCM ha fatto,nel corso degli anni,buon uso al fine di sviluppare e concretizzare i rapporti di collaborazione con le varie autorità di regolazione settoriale tra le quali figura anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM.

In data 22 maggio 2013,il Presidente dell’AGCOM Angelo Cardani e il Presidente dell’AGCM Giovanni Pitruzzella,hanno firmato un protocollo d’intesa al fine di coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali ed è di questo accordo di collaborazione che cercheremo di cogliere i profili essenziali e le caratteristiche principali.

La premessa è molto chiara:

ai sensi delle rispettive leggi istitutive,l’AGCOM risulta preposta alla promozione della concorrenza attraverso la regolazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, alla tutela del pluralismo e dell’utenza nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici nonché all’applicazione della normativa in materia di editoria;l’AGCM è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, alla tutela dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche;

Si deduce dunque che l’AGCOM e l’AGCM esercitano funzioni tra loro complementari e perseguono interessi convergenti, ossia lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela degli interessi dei consumatori;

La suddetta comunanza di obiettivi comporta allora, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

In realtà,nel caso specifico del settore delle comunicazioni,è poi la stessa normativa nazionale a formalizzare la cooperazione tra le due autorità attraverso la previsione dello scambio di pareri;

(In particolare:nel settore delle comunicazioni, prima di deliberare a conclusione di istruttorie relative a intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, l’Autorità deve richiedere, sui progetti di provvedimento, un parere, non vincolante, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A sua volta, quest’ultima è tenuta a chiedere all’Autorità un parere, non vincolante, sui provvedimenti regolamentari rientranti negli  ambiti di sua competenza (ad esempio, in merito alla “forza di mercato” degli organismi di telecomunicazione, alle offerte di interconnessione, ecc.).
L’Autorità deve richiedere un parere (non vincolante) all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche per i casi di pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole e comparativa illecita, qualora le pratiche o la pubblicità in questione siano diffuse a mezzo stampa o radiotelevisione o altro mezzo di telecomunicazione.)

Fondamentali e vincolanti inoltre sono sia il principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni,che prevede scambi di informazioni,di notizie e più in generale collaborazione,sia l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (così come modificato e integrato dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70), recante il “Codice delle Comunicazioni elettroniche” il quale prevede che l’AGCOM e l’AGCM adottino “anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune” nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Alla luce pertanto delle considerazioni appena fatte e visto il quadro normativo vigente,risulta chiaro l’obiettivo ed il senso del protocollo di intesa del 2013:chiarire gli strumenti di cooperazione tra le due Autorità e,allo stesso tempo,favorire un maggiore coordinamento delle rispettive attività anche al fine di evitare inutili duplicazioni di interventi che,molto spesso,sono stati causa di conflitto e hanno chiamato la giurisprudenza amministrativa a pronunciarsi nel tentativo di dirimerli.

Ma quali sono concretamente le attività di cooperazione individuate dal suddetto accordo e quali i mezzi predisposti a realizzarle?

Per quel che riguarda il primo punto,è importante sottolineare innanzitutto la possibilità di segnalazioni dell’AGCOM all’AGCM e dell’AGCM all’AGCOM di casi in cui, nell’ambito di procedimenti condotti da una delle due Autorità, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l’altra.

Ricordiamo poi la collaborazione reciproca per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di comune interesse ed infine la collaborazione reciproca nelle iniziative internazionali e nelle iniziative a tutela del consumatore.

Per quel che riguarda invece gli strumenti,è da segnalare sicuramente la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire ad una interpretazione condivisa in ordine ai rispettivi ambiti di competenza in materia di tutela del consumatore;lo scambio reciproco di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni e lo svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra gli Uffici;

L’attenzione poi al personale,con organizzazione di convegni, seminari,stage e gruppi di studio per l’elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse,è certamente meritevole e rappresenta un’importante occasione di formazione,perfezionamento e scambio.

In base a quanto riportato,nel tentativo a questo punto di operare una valutazione del presente accordo,possiamo sicuramente notare come l’attività di cooperazione risulti notevolmente ampliata;

di questo ci si convince tra l’altro agevolmente effettuando una lettura del precedente accordo del 2004,ben più scarno e per lo più quasi esclusivamente rivolto a definire meccanismi di cooperazione e di consultazione per l’attuazione degli obblighi di consultazione di cui all’art 19 e 14 comma 4 CCE,prevedendo invece solo una generica facoltà di AGCOM di chiedere un parere ad AGCM,senza riferimenti specifici,per quanto riguardava le rimanenti competenze relative a materie regolate.

Anche il protocollo del 2013 certo non chiarisce modalità di collaborazione in alcuni ambiti di intervento comuni ad AGCM e AGCOM,per esempio in materia di  misure cautelari,ma ha certamente incrementato le forme di collaborazione tra le due autorità,le quali hanno dato prova di volontà reciproca di cooperazione.

A dimostrazione di ciò,e per concludere,ricordiamo che le due Autorità ben presto hanno dato seguito alla prescrizione,inserita nel protocollo,di indagini conoscitive su materie di interesse comune e,già nel 2014,hanno avviato insieme un’indagine conoscitiva sulle reti di telecomunicazione di nuova generazione a conclusione della quale,hanno individuato la necessità di:un Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle reti di nuova generazione, anche con la previsione di politiche pubbliche a sostegno degli investimenti;di accelerare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e, più in generale, di promuovere interventi pubblici a sostegno della domanda e dell’offerta di servizi a banda ultra-larga;di sostenere forme di joint-venture tra operatori privati finalizzate ad accelerare gli investimenti nelle reti di nuova generazione.

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