Lab-IP

Chiamata alle… arti! il mecenatismo culturale

di Allegra Masti

21/01/17

“Ogni opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo ed una per il futuro, per l’eternità” (Daniel Berenboim). È proprio per garantire questa eternità che nasce il mecenatismo culturale, il quale consiste nell’elargizione di erogazioni liberali a favore e a sostegno della cultura. Si tratta di uno strumento utile alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, tanto che può svolgere un ruolo integrativo, se non quasi sostitutivo, dei finanziamenti pubblici.

Il Decreto legge n. 83/2014, cosiddetto decreto “art bonus”, convertito con la legge n. 106/2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha collegato al mecenatismo culturale una fiscalità premiale, prevedendo, a favore dei donatori, un credito d’imposta del 65% dell’importo donato.

Le finalità dell’intervento normativo sono quelle di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, di reperire risorse per il patrimonio culturale e paesaggistico italiano ed infine di riallineare la legislazione italiana al resto d’Europa ed in particolare alla Francia, dove la legge sul mecenatismo culturale risale al biennio 2003-2004.

La nuova disciplina prevede, all’art 1 comma 1 della legge citata, che oggetto delle erogazioni liberali in denaro debba essere uno dei seguenti interventi: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; interventi di sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (le aree e i parchi archeologici, i monumenti, i complessi monumentali e le altre strutture espositive permanenti destinate alla pubblica fruizione); interventi di realizzazione di  nuove  strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti o istituzioni, che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

L’Art bonus esclude dal suo ambito applicativo i beni culturali di proprietà privata; la discriminazione tra patrimonio culturale pubblico e patrimonio culturale privato viene giustificata da esigenze cautelari e di trasparenza, poiché le erogazioni in favore di beni culturali privati comporterebbero necessarie verifiche sull’effettivo impiego delle stesse.

La misura del credito d’imposta spettante ai soggetti “donatori”, nella sua prima versione, era da utilizzare nei tre periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2013, per un valore pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013. Mentre, per le erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il valore era pari al 50%. Con la legge di stabilità 2016, del 28 dicembre 2015 n. 208, l’Art bonus è stato reso permanente e la misura del credito di imposta stabilizzata al 65%.

I soggetti beneficiari del credito di imposta, a norma del comma 2 dell’art 1 della legge 106/2014, possono essere le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e i soggetti titolari di reddito di impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Inoltre, possono avvalersi del credito d’imposta anche i soggetti concessionari o affidatari dei beni che siano stati oggetto degli interventi di manutenzione, restaurazione e protezione.

In ottemperanza a quanto stabilito dagli art. 40, comma 9 e 42 comma 9 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, la documentazione e le certificazioni richieste dal testo unico sulle imposte e sui redditi per le agevolazioni fiscali, riferibili alle erogazioni liberali in favore del patrimonio culturale, sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Tale dichiarazione deve essere presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ed è relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Successivamente le somme versate all’erario pubblico vengono, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, riassegnate allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali.

Vi è poi un duplice onere a carico dei soggetti destinatari dei fondi, in base al comma 5 dell’art 1 della legge n. 106/2014: comunicare mensilmente al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, l’ammontare delle somme ricevute e allo stesso tempo dichiarare pubblicamente sul proprio sito web istituzionale l’ammontare, la destinazione e l’utilizzo delle somme ricevute.

Per poter accedere all’agevolazione fiscale, l’erogazione liberale deve avvenire tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per quanto riguarda invece l’utilizzazione del credito d’imposta, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono usufruirne in dichiarazione dei redditi. Gli stessi possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione. Per quanto riguarda le imprese, invece, le stesse possono utilizzare il credito tramite l’istituto della compensazione, strumento tramite il quale al sussistere di reciproche pretese creditorie, le obbligazioni che ne sono oggetto si estinguono fino alla concorrenza dello stesso valore. Di conseguenza le imprese possono utilizzare il credito dell’Art bonus al fine di compensare i pagamenti dovuti tramite modello F24.

La circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2015 ha previsto la possibilità di una via secondaria, detta “fisco soft”, per trasmettere le erogazioni liberali in discorso. Si consente al mecenate di trasferire direttamente agli enti pubblici territoriali i fondi, tramite il pagamento di fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell’intervento. Come spiegato nella circolare, tramite questo metodo si permette alle fondazioni bancarie di usufruire dell’Art bonus, pur non trasferendo direttamente somme di denaro, ma facendosi carico effettivo dell’esecuzione dell’intervento.

Trascorso il periodo embrionale, di prova, delle novità introdotte con l’Art bonus è possibile ad oggi, rilevare un impatto positivo del nuovo istituto. Il numero dei mecenati ammonta attualmente ad oltre quattromila e le somme erogate, al mese di marzo 2016, erano pari a circa centotrenta milioni di euro. Tutti dati che dimostrano che l’Art bonus funziona e che il tabù, il muro, sulla collaborazione pubblico-privato nel settore dei beni culturali, sta cadendo.

Su queste basi, non appare fuori luogo sostenere, come anche dichiarato dal Ministro Franceschini, che “investire nella cultura fa bene alle anime, ma fa bene anche all’economia”.

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