Lab-IP

PRINCIPI PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI NELLE SOCIETA’ QUOTATE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

30/10/2023

A cura di Marta Nigrelli

A2A S.p.A. è una società multiservizi italiana, quotata alla Borsa di Milano, attiva nello sviluppo di prodotti e servizi per l’efficienza energetica.

La società è stata costituita mediante fusione per incorporazione nel 2008, in un contesto di progressiva apertura alla concorrenza delle imprese multiservizi.

La società è partecipata dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, entrambe titolari del 25% del capitale sociale (con esplicito divieto, inserito nello statuto sociale, per i soci diversi dai predetti comuni, di detenere partecipazioni superiori al 5%).

In data 11 ottobre 2023, il Consiglio di amministrazione di A2A ha deliberato in ordine al riassetto della governance societaria, provvedendo alla nomina del Consigliere non esecutivo, del Presidente e dei Comitati endo-consiliari.

In particolare, la scelta del Presidente è avvenuta tenendo conto della potenziale inconferibilità dell’incarico a R.T., soggetto individuato, che era stato assessore al Bilancio del Comune di  Milano da giugno 2016 a ottobre 2021.

Tuttavia, essendo trascorso il periodo di raffreddamento di due anni (cd. biennio bianco), la nomina è potuta avvenire nel rispetto dell’art. 7, co 2., del d.lgs. 39/2013.

Il d.lgs. n. 39/2013 disciplina l’inconferibilità degli incarichi di amministratore di enti di diritto pubblico o di enti di diritto privato in controllo pubblico a determinate figure politiche.

L’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che non possono essere conferiti tali incarichi a coloro che nei due anni precedenti sono stati componenti di giunte o consigli di enti territoriali con determinate caratteristiche, in particolare un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico.

L’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013 definisce gli incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico come quelli di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, o di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Lo stesso soggetto destinato ad assumere l’incarico è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità.

La presentazione della dichiarazione, da ripetersi da parte del soggetto incaricato ogni anno, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e consente, nel rispetto dei principi di trasparenza, di prevenire l’attivazione dei poteri di rilevazione riservati al RPCT.

L’istituto dell’inconferibilità mira a garantire sia l’esercizio imparziale di una specifica funzione sia la percezione di tale imparzialità da parte dei cittadini, a prescindere dal fatto che l’attività venga svolta individualmente o all’interno di un organo collegiale.

Affinché sia assicurata l’imparzialità (reale e percepita) dell’azione amministrativa, è necessario istituire limiti all’accesso ad incarichi pubblici di natura gestionale o amministrativa, che richiedono invece una necessaria neutralità. Questi limiti sono applicati a individui che si trovano in situazioni che potrebbero generare dubbi ragionevoli sulla loro imparzialità personale, o che potrebbero impedire l’esercizio della funzione amministrativa a individui politicamente schierati. Inoltre, questa normativa promuove e garantisce il principio meritocratico nella selezione dei vertici amministrativi e, di conseguenza, il buon funzionamento dell’amministrazione pubblica.

Sul punto, in una recente pronuncia, il Tar Lazio (sentenza n. 13621/2023), facendo rinvio a quanto in precedenza espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 126/2018) ha ribadito che, indipendentemente dalla denominazione dell’incarico presso l’ente di destinazione, sono da considerarsi inconferibili – in quanto violerebbero il “periodo di raffreddamento” – tutti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico che comportino, in concreto e considerando l’effettiva organizzazione dell’ente privato in controllo pubblico, l’assunzione di funzioni amministrativo-gestionali. Queste, nel contesto delle amministrazioni pubbliche, devono essere distinte dalla funzione di indirizzo politico e devono essere svolte in modo indipendente ed obiettivo.

Fondamentale nella ricerca di eventuali ipotesi di inconferibilità è la valutazione circa la sussistenza del duplice requisito funzionale (art. 1, d.lgs. 39/2013) e di governance (art. 2359 c.c.).

La A2a s.p.a. nella scelta del Presidente, ha tenuto conto non solo delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ma anche della disciplina prevista per le nomine degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico delineata dal d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il cui art. 11, comma 8, prevede l’incompatibilità con i suddetti incarichi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Le ipotesi di inconferibilità figurano, dunque, come condizioni ostative al conferimento di determinati incarichi, riconducibili essenzialmente al pregresso svolgimento di cariche politiche o incarichi di vertice, comunque superabile mediante il decorso di un periodo di “raffreddamento” di uno o due anni, a seconda dei casi. Obiettivo del legislatore è quello di evitare che, proprio in ragione della carica ricoperta e del lasso temporale in cui è assunta, l’interessato possa prevedere o ambire ad una situazione di favore attraverso l’attribuzione di un nuovo incarico di carattere amministrativo o gestionale, rivolgendo quindi l’esercizio della pubblica funzione a vantaggio proprio e non della pubblica amministrazione. Il periodo di raffreddamento è fondamentale, in tal senso, per superare quella condizione di coinvolgimento (derivante dall’eventuale coesistenza di incarichi strettamente connessi in termini politico-economici) che altererebbe da un lato il corretto perseguimento dell’interesse generale cui aspira l’azione amministrativa e dall’altro l’efficiente realizzazione dell’oggetto sociale cui è improntato l’ente privato.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail