Lab-IP

Procurement nell’innovazione

di Federica Astrologo

16/10/16

Nella disciplina comunitaria, è evidente l’orientamento del legislatore all’uso degli strumenti telematici per le  procedure ad evidenza pubblica.

La disciplina comunitaria nel richiamare l’obbligatorietà dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici, prevede che l’uso degli strumenti elettronici nelle  procedure di appalto:

“ … sia obbligatorio per le Centrali di Committenza … e, per tutte le Stazioni Appaltanti”.

Con il nuovo Codice degli appalti, emanato con il D.Lgs. 50/2016,  l’attenzione alla  digitalizzazione delle procedure ha rappresentato una scelta obbligata e risponde all’attuazione del principio del c.d. “digital first”, rafforzato dall’attuale riforma del CAD (Codice di amministrazione digitale  D.lgs 26 agosto 2016 n. 179).

Anche, nel  nuovo codice degli Appalti Pubblici, i concetti di  semplificazione,  flessibilità delle procedure, nonchè quelli dell’efficacia e della trasparenza sono più volte richiamati, laddove stabiliscono che l’uso dei mezzi elettronici:

“…per la comunicazione e lo scambio delle informazioni nel corso delle procedure di appalto…”

In realtà l’attenzione alla digitalizzazione delle procedure e alla trasparenza sembrerebbe solo a apparente di fronte alla previsione dell’utilizzo delle comunicazioni orali nelle procedure di appalto.

Di fronte a tale disposizione sembrerebbe che il percorso per digitalizzare le Pubbliche Amministrazioni e  per trasformare l’interazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione non viene salvaguardato mettendo a rischio anche in la  certezza giuridica dell’atto amministrativo.

Legittimare, infatti, a livello normativo le comunicazioni orali ai concorrenti di una procedura di appalto costituisce una  potenziale lesione del diritto per l’accertamento della correttezza delle procedure poste in essere.  Risulta, inoltre, del tutto aleatoria – e dunque inutile – la precisazione per cui “ le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati ”.

La ratio di tale previsione risulta, dunque,  in contrasto con gli obiettivi di potenziamento della digitalizzazione delle procedure negli acquisti pubblici e di incremento dei livelli di trasparenza.

Le dinamiche dell’e-procurement esigono, infatti, una puntuale attenzione alle regole tecniche, ma anche nuovi modelli che garantiscano la certezza giuridica dell’atto.

In conclusione, la capacità delle pubbliche amministrazioni di garantire un efficace, tempestiva ed efficiente risposta alle esigenze degli operatori economici e dei cittadini, pur senza frustrare la legittima aspettativa di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, richieda di affrontare in modo più sistematico e coerente il tema della digitalizzazione delle  pubblica amministrazione e richieda al legislatore indicazioni più stringenti e più strutturate.

 

 

 

 

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