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Prospettive di riforma nella organizzazione delle forze di polizia

di Martina Fagiolari

16/10/16

“Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

  1. a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
  2. b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

[…] sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.”

Questo è quanto si legge nell’art. 16 della L. 121 del 1 Aprile 1981 che istituisce l’assetto strutturale attuale delle forze di polizia, da cui discende un’importante conseguenza: la derivazione di un processo cd. di smilitarizzazione di queste che costituisce il nucleo centrale della riforma grazie alla quale la Polizia torna ad essere civile come negli ultimi anni della seconda guerra mondiale quando, come conseguenza della caduta del fascismo si rese necessario conferirle una struttura gerarchica che consentisse al potere politico un controllo maggiore della sicurezza pubblica. I tre diversi organismi, ossia la Polizia di stato, Polizia penitenziaria e Corpo Forestale della Stato furono riuniti nel cd. “corpo civile militarmente organizzato” per la tutela dello Stato e dei cittadini al fine di contrastare i reati e le turbative dell’ordine pubblico. I corpi acquisivano quindi unordinamento civile”.

Delle cinque forze di polizia di cui all’art. 16 sopra citato, solo la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno una “competenza generale in quanto “in servizio permanente di pubblica sicurezza”. Ciò comporta una sovrapposizione funzionale tra questi due organismi, diretta conseguenza della volontà del legislatore di conservare un assetto pluralistico delle suddette organizzazioni statuali.

Analoga considerazione può essere condotta con riguardo alla sovrapposizione che si realizza tra la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale e la Polizia Penitenziaria in merito alle specifiche funzioni da queste espletate in tema di ordine pubblico e di sicurezza. Questi tre organismi sono corpi speciali di polizia, ciascuno dotato distintamente di competenze settoriali specifiche; tuttavia la normativa in vigore attribuisce loro anche funzioni concorrenti con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri: in questo caso siamo di fronte ad una ben precisa scelta del legislatore italiano di garantire la presenza attiva sul territorio di un numero sufficientemente adeguato di personale pubblico “in divisa” militare e non per assicurare la sicurezza dei consociati.

Per poter permettere in sincronia lo svolgimento delle suddette funzioni da parte di organismi che sono diversi per storia, cultura e attribuzioni è stata introdotta e organizzata una struttura di coordinamento che permettesse a ciascuna forza di polizia tra quelle citate, dipendenti ognuna da un diverso apparato ministeriale (Polizia di Stato dal Ministero dell’interno, l’Arma dei Carabinieri dal Ministero della difesa, etc…) di poter ognuna dialogare con le altre per non intralciare il lavoro comune e raggiungere gli scopi comuni a cui istituzionalmente sono chiamate.

Il continuo manifestarsi di queste sovrapposizioni funzionali ha portato ad un progetto di “razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia”, oggi attuato attraverso il d. lgs n. 177 del 19 Agosto 2016, che risulta essere uno dei decreti attuativi della legge Madia (L. 124\2015) inerente la riforma della pubblica amministrazione.

Proprio la razionalizzazione delle forze in campo ha di fatto predisposto una progressiva suddivisione territoriale delle competenze specifiche per cui la Polizia di Stato è impegnata nei comuni-capoluogo e l’Arma dei Carabinieri nelle restanti località.

Per quanto concerne il problema della sovrapposizione funzionale tra i tre corpi speciali di polizia e le due forze a competenza generale questo possibile conflitto è risolto in parte riducendo le forze complessive da cinque a quattro attraverso l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, che, secondo quanto disposto da citato decreto: “esercita le funzioni del citato corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 7). Si parla di circa 8.500 dipendenti dislocati in tutto il territorio italiano che determinerà il passaggio dal “corpo civile a quello militare”. La militarizzazione riguarda pure il personale tecnico non in divisa e non armato

La fusione dei “forestali” richiede anche una riorganizzazione funzionale dei Carabinieri che andranno così a svolgere, ferme restando le peculiarità e le funzioni del Corpo Forestale, compiti di “direzione, coordinamento, controllo e supporto generale del territorio” diretti in particolare alla tutela dell’ambiente, succedendo nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo Forestale in essi confluito.

Questo passaggio ha implicato numerose polemiche e opposizioni, alcune di queste manifestate poiché “i forestali” ritengono che la militarizzazione del Corpo contrasti con alcuni diritti garantiti a livello costituzionale, tra cui:

  • Diritto sindacale.
  • Diritto di sciopero.
  • Diritto alla libera associazione.

 

Inoltre, la militarizzazione coattiva dell’intero Corpo forestale dello Stato, per quanto concerne l’organico femminile, confligge con la norma di carattere generale a tenore della quale le donne possono svolgere il servizio militare solo su base volontaria (art. 1 L.380\1999).

Se si inquadra la questione da un punto di vista più generale, si nota anche un contrasto con il principio fondamentale di cui all’art. 2 Cost. la cui lettera statuisce che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Da queste brevi osservazioni si evince, a mio parere, un generale disaccordo in seno al Corpo forestale riguardo le modalità con le quali è stato condotto questo accorpamento: chi non accoglie positivamente siffatta soluzione sottolinea che il Corpo in parola è a ordinamento civile mentre l’Arma dei Carabinieri è a ordinamento militare.

E’ sicuramente una differenza non di poco conto.

In tal caso, qualora il legislatore volesse dar credito a tali critiche, si dovrà ovviamente ridefinire il vigente art. 16 della legge 121/1981, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 8 della legge 124/2015 che al terzo comma, dopo aver individuato la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri come Forze di Polizia a competenza generale, testualmente, sancisce che: “Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo Forestale dello Stato”.

L’esigenza di ridurre i cinque Corpi di polizia nasce pertanto, oltre che da una razionalizzazione delle Forze in campo, anche dalla necessità di limitare il disavanzo pubblico dello Stato limitandone la spesa.

L’accorpamento dovrà quindi affrontare un ostacolo burocratico che non è da sottovalutare: l’equi-ordinazione delle carriere e l’allineamento dei gradi di ogni singolo forestale con quelli dei Carabinieri (o dei poliziotti) che dovrà essere effettuato in modo tale da non creare sperequazioni tra i diversi soggetti, al fine di evitare una moltitudine di ricorsi al TAR e/o al Giudice del Lavoro.

In tal senso le organizzazioni sindacali rappresentative hanno già manifestato la propria contrarietà all’ipotesi di assorbimento nell’Arma dei Carabinieri, “ritenendo che il progetto di razionalizzazione del Comparto Sicurezza debba essere attuato senza militarizzare importanti funzioni affidate alle Forze di polizia con conseguente compressione dei diritti di libertà dei cittadini e dei lavoratori del Corpo Forestale (cui verrebbe sottratto un consolidato patrimonio di diritti individuali e collettivi)”.

Secondo i sindacati. infatti “l’eventuale ipotesi di un passaggio della Forestale nell’Arma senza una contestuale smilitarizzazione e sindacalizzazione della quarta Forza Armata, oltre ad essere di difficile attuazione, se non impossibile, comporterebbe il rischio di bloccare il processo riformatore di questo Comparto” mentre sarebbe più logico prevedere l’assorbimento nella Polizia di Stato “in quanto il Dipartimento della P.S. è già casa comune nella quale, sinergicamente, convivono anime diverse che lavorano proficuamente per la sicurezza del Paese”.

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