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Public procurement e funzione di difesa

 

Numerosi e peculiari sono i settori in cui è frequente il ricorso alle procedure di public procurement in Europa e negli Stati Uniti. Facendo riferimento all’anno 2010, il governo degli Stati Uniti ha partecipato, attraverso il public procurement, all’ampliamento della spesa pubblica nei settori della difesa, dell’energia, della salute, dell’amministrazione generale e della ricerca aerospaziale. La destinazione della partecipazione pubblica dimostra come gli investimenti nel settore difensivo siano una necessità imprescindibile per il governo americano, non solo per ragioni strettamente economiche, ma anche per caratteristiche culturali che fanno del Paese uno dei più grandi sostenitori del commercio di armamenti.

Il secondo settore menzionato – quello dell’energia – rappresenta anch’esso una grande voce di investimento che rivela l’anima industriale del paese, ma anche una forte propensione alla ricerca e allo sviluppo nel campo delle energie alternative – le quali rappresentano un campo in espansione anche sotto la spinta dell’innovativo green public procurement.

Per quanto riguarda la normativa europea, l’indispensabile premessa è costituita dalla necessità di evidenziare come le norme contenute nelle direttive si applichino a contratti il cui valore sia pari o superiore alle seguenti soglie:

  • 162.000 € per appalti di forniture e servizi del settore pubblico aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
  • 249.000 € per appalti pubblici di forniture aggiudicati da specifiche amministrazioni aggiudicatrici;
  • 6.242.000 € appalti di servizi che sono per più del 50% sovvenzionati da fondi statali;
  • 249.000 € per appalti connessi a quelli di cui al punto precedente e sovvenzionati per più del 50% con fondi statali;
  • 6.242.000 € per appalti pubblici di lavori.

Queste soglie sono stabilite dalla direttiva 18/2004/CE, la quale è stata abrogata alla nuova direttiva 24/2014/UE in fase di recepimento da parte degli stati membri; esse servono ad evitare che i costi delle procedure superino i benefici derivanti dalle caratteristiche di trasparenza e competitività delle stesse.

Nella direttiva sono specificati i settori di intervento che comprendono in primo luogo opere di ingegneria civile, trasporti, edilizia ricreativa e sportiva, spesa sanitaria.

Da una prima comparazione si può evidenziare come il settore difensivo non sia la principale voce coinvolta negli appalti pubblici degli stati membri e allo stesso tempo l’energia non sia tra le priorità.

Oltre all’aspetto più strettamente economico, un ruolo importante in questo quadro è giocato a mio parere dal fattore culturale il quale differenzia radicalmente Europa e Stati Uniti, riflettendosi anche sulle scelte (o necessità) di intervento statale.

 

 

Camilla Cavallucci

 

 

 

 

 

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