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Vaccino antinfluenzale: una “risorsa” poco utilizzata?

IRENE MORTINI

 

13/04/2018

 

L’aumento della copertura del vaccino antinfluenzale, costituendo uno dei migliori mezzi per prevenire infezioni, malattie gravi e morte, è stato per molto tempo uno degli obiettivi globali. Ogni anno nel mondo sono 3-5 milioni i casi di malattie gravi e più di 500000 morti dovuti all’influenza stagionale. Secondo le rilevazioni OMS e CEPCM nella Regione europea muoiono ogni anno oltre 44 mila persone a causa di malattie respiratorie associate all’influenza stagionale, su un totale di 650 mila decessi a livello mondiale. Il 90% dei decessi si ha tra individui di età pari o superiori ai 65 anni: dato sicuramente attribuibile al calo delle coperture vaccinali.

Per far fronte all’urgenza globale di controllo della diffusione del virus influenzale, nel 2003 è stata adottata una risoluzione dell’OMS, per sollecitare i suoi stati membri ad aumentare la copertura del vaccino antinfluenzale per le persone ad alto rischio, fissando l’obiettivo del 75% per le persone più anziane e con malattie croniche entro il 2010. Fa seguito nel 2005, una dichiarazione del Parlamento Europeo, che richiama gli stati membri dell’Unione Europea ad uniformarsi a questo obiettivo e raggiungere il 75% entro il 2015.

L’efficacia del vaccino antinfluenzale dipende soprattutto dal match esistente fra i virus in esso contenuti e quelli circolanti. Per tale motivo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità indica ogni anno la sua composizione, basandosi sulle informazioni sui ceppi virali circolanti e sull’andamento delle sindromi simil influenzali (ILI) raccolti dal Global Influenza Surveillance Network dell’OMS.

In Italia, dalla stagione pandemica 2009/10 è attivo il monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale (introdotto con Circolare del 19 novembre 2009 e successive integrazioni). L’attività di sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali e dei casi gravi e severi di influenza è coordinata dal Dipartimento Malattie Infettive (DMI) dell’ISS tramite la rete Influnet, caratterizzata dal contributo di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici ospedalieri e referenti presso le Asl e le Regioni. Inoltre, Influnet vede anche la attiva collaborazione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Influenza (CIRI) di Genova. Gli obiettivi di copertura fissati dal Piano Nazionale di Prevenzione Nazionale 2017-2018 sono quelli del 75% come obiettivo minimo perseguibile, e del 95%, come obiettivo ottimale, negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio inclusi nei Lea.

Sul vaccino antinfluenzale si è da poco espressa anche la Consulta, nella recente sentenza n.268. del 22 novembre 2017, nella quale, oltre a pronunciarsi sulla questione di legittimità prospettata, la Corte ci offre una chiara delucidazione in merito al sistema di vaccinazione antinfluenzale italiano.

Nel dettaglio, la Corte Costituzionale è chiamata ad emettere un giudizio di legittimità costituzionale dell’art 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n.210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), per violazione degli artt. 2,3 e 32 della Costituzione, sollevata dalla Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 20 luglio 2016. Si trattava di un giudizio promosso dal Ministero della Salute, con il quale veniva impugnata una sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva al ricorrente il diritto all’indennizzo, a fronte della diagnosi della sindrome di Parsonage Turner, insorta a seguito di vaccinazione antinfluenzale, fortemente incentivata dal Ministero della Salute ai pensionati della sua fascia di età. Il giudice di primo grado aveva ritenuto di interpretare la norma censurata in modo costituzionalmente conforme, tenendo conto della sentenza n. 107 del 2012 della Corte Costituzionale, sul presupposto che la vaccinazione rientrasse tra le ipotesi di vaccinazione raccomandata per finalità di tutela dell’interesse della collettività (in tale sede, la Consulta aveva riconosciuto l’indennizzo anche nei casi di lesione alla salute derivata da vaccinazione non obbligatoria, bensì raccomandata dall’autorità sanitaria per ragioni di tutela della salute pubblica, e precisamente nei casi di morbillo, rosolia e parotite).

Nel caso di specie, la Corte dichiaral’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale, determinandosi altrimenti una violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione. Sarebbe infatti leso «il diritto-dovere di solidarietà» poiché, in difetto di una prestazione indennitaria, il singolo danneggiato sarebbe costretto a sopportare le gravi conseguenze negative derivanti da un trattamento sanitario, raccomandato non solo a tutela della sua salute individuale, ma anche di quella collettiva; si avrebbe inoltre una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., determinandosi un’irragionevole differenziazione di trattamento tra coloro che si sono sottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e coloro che hanno semplicemente aderito alle raccomandazioni delle autorità sanitarie. La ragione determinante del diritto all’indennizzo risiede nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della comunità.

Il vaccino antinfluenzale, come sottolinea la stessa Consulta, consente  di tutelare sia la dimensione individuale della salute, sia quella collettiva, impedendo l’eventuale contagio fra i soggetti non a rischio e quelli a rischio e contribuendo in tal modo all’obiettivo della più ampia copertura, anche a protezione di coloro che non possono ricorrere alla vaccinazione a causa della propria specifica condizione di salute. Del resto, se i vincoli di ordine finanziario possono giustificare limitazioni del novero dei soggetti cui la vaccinazione, in quanto inserita nei livelli essenziali di assistenza, sia somministrabile gratuitamente, di certo essi non giustificano alcun esonero dall’obbligo d’indennizzo, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

In Italia, la vaccinazione antinfluenzale, rientrante tra quelle consigliate, è favorita attraverso diffuse e reiterate campagne di comunicazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche. Sono in particolare rilevanti i Piani nazionali di prevenzione vaccinale (da ultimo, il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019) che affiancano la vaccinazione antinfluenzale ad altri tipi di vaccinazioni raccomandate ed indicano i rispettivi obiettivi di copertura, definendo la complessiva programmazione vaccinale. Si deve inoltre tener conto delle raccomandazioni del Ministero della salute adottate, specificamente, per ogni stagione con riferimento alla vaccinazione antinfluenzale (da ultimo, “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2017-2018”) e delle campagne informative istituzionali del Ministero della Salute, oltre che delle Regioni.

Le raccomandazioni delle autorità sanitarie in materia di vaccinazione antinfluenzale riguardano, in primo luogo, specifiche categorie di soggetti a rischio, in relazione ai quali la vaccinazione è espressamente raccomandata a fronte o di un’età avanzata o di particolari condizioni di salute; in secondo luogo, determinate categorie di operatori e lavoratori, per le quali la vaccinazione, oltre alla salvaguardia della salute individuale, ha il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività; in terzo luogo, coloro che convivono con soggetti a rischio, venendo anche qui in rilievo la necessità di tutela non solo individuale. Per queste categorie, il recente aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»), il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (2017-2019) e le raccomandazioni ministeriali (2017-2018) prevedono l’offerta gratuita del vaccino antinfluenzale.

Ma quale è lo stato di copertura raggiunto dal vaccino antinfluenzale? Un comunicato congiunto del 7 febbraio 2018, CEPCM e OMS Europa, rilevano un dato allarmante: “La copertura delle vaccinazioni per le fasce d’età a rischio è diminuita negli ultimi sette anni, e la metà degli stati riportano una riduzione nel numero delle dosi di vaccini disponibili. Il calo nelle coperture vaccinali può compromettere la possibilità di difendere la popolazione durante l’epidemia annuale e per le future pandemie”.

Ci si interroga in particolar modo sul raggiungimento, da parte degli stati membri, dell’obiettivo fissato nel 2003 dall’Assemblea Mondiale della Sanità del 75% delle coperture vaccinali per le persone più anziane. Nonostante le prove sostanziali della gravità dell’influenza per tale categoria (che provoca più del 90% delle morti annuali) e i tentativi per aumentare le coperture vaccinali, il livello raggiunto nelle fasce a rischio risulta essere sub-ottimale e, in alcuni stati, addirittura in decrescita.

In conclusione, l’articolo rileva come, nonostante le strategie nazionali raccomandino le vaccinazioni, la loro copertura risulti essere ancora insufficiente: il raggiungimento di un elevato livello, insieme alla disponibilità dei vaccini influenzali negli stati a medio-reddito, restano una sfida per la zona europea. Il rifiuto delle vaccinazioni non solo costituisce un ostacolo alla protezione delle fasce di popolazione a rischio, ma può anche incidere sulla capacità globale di produrre vaccini per future epidemie e sulla possibilità per gli stati di impiegarli in questi stati di emergenza.

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