Lab-IP

Gli incentivi all’ utilizzo dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti

 CAROLA SILVI

 

 

 30/05/2018

 

  

La direttiva 2014/94/ UE, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternative, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. Questo obiettivo è stato condiviso dalla SEN adottata dal Governo nel novembre 2017 che prevede l’utilizzo delle energie rinnovabili nei trasporti pari al 21% entro il 2030, rispetto al 6,4% del 2015; per questo è necessario che si realizzi un passaggio all’ utilizzo di tipi di carburanti a bassa emissione di gas serra e a basso consumo di suolo (biocombustibili avanzati); si attende, nel lungo periodo e sul mercato mondiale, un forte incremento dell’utilizzo dell’ auto elettrica.

Per questo motivo sono stati adottati dal Governo, provvedimenti in materia di combustibili alternativi e di carburanti avanzati. I combustibili alternativi sono “combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti” (elettricità, idrogeno, biocarburanti, gas naturale in forma compressa GNC o liquefatta GNL, GPL). Esempi di biocarburanti avanzati sono quelli prodotti da rifiuti o da alghe.

La direttiva 2014/94/UE prevede i requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, in particolare punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, il quadro strategico nazionale e le informazioni da fornire agli utenti. I combustibili alternativi per il trasporto sono identificati, dalla direttiva in esame, in elettricità, gas naturale ed idrogeno. Per quanto riguarda l’elettricità è disposto che gli stati membri garantiscano, entro il 2020, la creazione di un adeguato numero di punti di ricarica che siano accessibili al pubblico, stimato anche in base al numero dei veicoli elettrici che verranno immatricolati alla fine del 2020, così da garantire la circolazione dei veicoli elettrici almeno nelle zone urbane e sub-urbane.

Per quanto riguarda i punti di rifornimento di idrogeno, la loro creazione è prevista non prima del 2025; mentre per il gas naturale si ha riguardo all’ utilizzo per il trasporto marittimo entro il 2030.

Il D.lgs. 257/2016 che attua la suddetta direttiva, entrato in vigore il 14/01/2017, contiene disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL:

infrastrutture di stoccaggio di GNL sono considerate infrastrutture di carattere strategico, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Per questo motivo e per il ruolo che ricoprono in materia di fabbisogno energetico del paese, la legislazione è attratta nella competenza statale. Il decreto di autorizzazione è rilasciato dal ministro dello sviluppo economico a seguito di una conferenza unificata in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonche’ delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell’opera.

Per le infrastutture di trasporto e stoccaggio del GNL di piccole dimensioni (capacità inferiore a 50 tonnellate), invece, è prevista una procedura autorizzativa semplificata che coinvolge gli uffici tecnici comunali: il soggetto interessato presenta al comune, almeno trenta  giorni prima  dell’effettivo  inizio dei lavori, una dichiarazione che attesta  il  rispetto delle  norme   in  materia ambientale, sanitaria e di sicurezza con allegato il parere di idoneità del progetto rilasciato dall’Ufficio delle   dogane. Se nel termine di 30 giorni l’amministrazione comunale non notifica l’ordine di non effettuare l’intervento infrastrutturale, per la costruzione opererà il silenzio assenso.

Ulteriori disposizioni sono dettate per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica prevedendo per i comuni l’ adeguamento dei regolamenti urbanistici (entro il 31 dicembre 2017) al fine di ottenere il titolo abilitativo edilizio che, obbligatoriamente, preveda la possibilità di realizzare punti di ricarica privati mediante l’ installazione nel proprio garage dell’ apposito dispositivo. Decorso inutilmente tale termine (31 dic 2017) i titoli abitativi o edilizi non conformi potranno essere annullati dalla regione.

Un passo importante nella realizzazione degli obiettivi di utilizzo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti proviene dal decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare il 2 marzo 2018. Questo decreto promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, prevedendo concretamente degli incentivi per i nuovi impianti di produzione di biocarburanti e biometano.

Gli incentivi in questione sono destinati ad un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale per trasporti, ovvero ad “un impianto di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di GNC, GNL che in entrambe le forme, localizzato nel territorio italiano e destinato all’ utilizzo nel settore dei trasporti”. Per accedere a tali incentivi sarà necessario che l’ impianto entri in esercizio a seguito dell’ entrata in vigore del decreto interministeriale, fino al 31 dicembre 2022 o agli impianti già esistenti che entro tale data si convertano alla produzione di biometano. La corresponsione di tali incentivi viene gestita dal GSE tramite il rilascio di CIC (Certificati di Immissione in Consumo) ai soggetti che immettono biocarburanti sostenibili nel sistema di distribuzione nazionale.

Un primo incentivo consiste nella possibilità per il GSE di ritirare, su richiesta del produttore di biometano avanzato, una quantità di biometano espressa in CIC, rientrante nella quantità massima ritirabile ad un prezzo pari a quello medio ponderato.

Queste disposizioni si applicano per le produzioni di biometano avanzato realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo.

I produttori di biometano avanzato, possono richiedere al GSE di essere esclusi, anche parzialmente, dal ritiro del biometano immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in tal caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE a 375,00 euro. Nel caso in cui il biometano sia prodotto da imprese agricole, questo incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti.

Ulteriormente viene previsto che i produttori di biometano hanno diritto al rilascio da parte del GSE di un numeri di CIC maggiorato del 20% fino al massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione del gas naturale per il settore dei trasporti che non superi il valore massimo di 60.000 euro ad impianto, calcolato in maniera proporzionale alla partecipazione finanziaria del produttore di biometano alla realizzazione dell’ impianto. Tale benificio dovrà essere restituito qualora l’ impianto venga chiuso alle vendite al pubblico prima di 10 anni.

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