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I più recenti interventi a favore del gruppo ilva tra esigenze ambientali e ristrutturazione aziendale

CAROLA SILVI

  

 28/02/2018

 

Le vicende collegate all’ Ilva di Taranto sono strettamente collegate a quattro importanti ed attuali problematiche: il danno ambientale, lo status occupazionale dei dipendenti dell’azienda; l’amministrazione straordinaria della stessa e la bonifica ambientale; non mancano problematiche legate anche agli aiuti di stato.

Di seguito si ripropongono una serie di recenti interventi che hanno interessato l’Ilva s.p.a.

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate varie disposizioni che hanno riguardato la gestione commissariale straordinaria dell’azienda in esame, per la quale è stata essenzialmente approntata una disciplina speciale, che deroga alla disciplina ordinaria di cui al D.L. n. 347/2003. Il legislatore è poi intervenuto, in varie occasioni, e con varie modalità, a sostegno della società Ilva, anche con misure finanziarie finalizzate al risanamento ambientale dell’area in cui opera, nonché alla conservazione dell’attività produttiva dell’impresa, tenendo in considerazione il valore occupazionale strategico della stessa. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015 l’Ilva è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma del D.L. n. 347/2003. In ragione delle sue dimensioni e dei requisiti occupazionali e di indebitamento, l’Ilva e le altre società sono state assoggettate alla procedura speciale di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003. Rispetto alla procedura ordinaria di ammissione all’amministrazione straordinaria si prevede, infatti, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro, una semplificazione dell’ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all’autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario (o dei commissari, fino a tre, nei casi di particolare complessità: per llva ne sono stati nominati appunto tre).

Nel corso del tempo, sulla disciplina-quadro contenuta nel D.L. n. 347/2003 e nel D.Lgs. n. 270/1999, applicabile in via residuale, si sono innestate ulteriori disposizioni speciali introdotte da ulteriori provvedimenti d’urgenza, gran parte dei quali adottati nel corso della XVII legislatura, che sono intervenuti anche modificando la normativa contenuta nel D.L. n. 347/2003. Il D.L. n. 1/2015, ha, in particolare, disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di Ilva di cui al D.L. n. 61/2013, alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003. In particolare (ex art. 2 d.l. 1/2015) l’ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione del commissariamento straordinario, e l’organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è anche subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di Ilva di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. In ragione della peculiare situazione dell’ Ilva, anche le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente correlate, soprattutto a seguito dell’adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e sono state oggetto di ripetuti interventi, da ultimo con il D.L. n. 244/2016 (cd. “milleproroghe“).

Il D.L. 98/2016 interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, relativamente alla modifica e all’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In particolare l’articolo 1-bis dispone la trasmissione al Ministero dell’ambiente – da parte dei commissari straordinari – della mappatura dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all’interno degli stabilimenti della società.

Il comma 5-bis interviene sulla possibilità di recupero dei residui della produzione dell’impianto ILVA di Taranto, per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie o per riempimenti e recuperi ambientali.

Quanto alla cessione dei beni aziendali il 5 giugno 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto che autorizza i Commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l. L’offerta di Am Investco Italy S.r.l  prevede la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale;  il termine del programma dei Commissari straordinari coinciderà con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023). In questo lasso di tempo, le attività dei Commissari e le attività del soggetto gestore promissario acquirente si intersecheranno secondo un dettagliato cronoprogramma, che si articola dal 2018, con termine ultimo al 23 agosto 2023, che è il termine di scadenza dell’AIA.

Nel quadro degli interventi a favore dell’Ilva nel corso della XVII legislatura, vanno inoltre menzionate le numerose erogazioni statali tra le quali: un prestito statale di 300 milioni di euro per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie.(1); un prestito statale per l’attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa fino a 800 milioni di euro.(2)

Lo Stato è inoltre intervenuto fornendo garanzia statale su finanziamenti/obbligazioni che l’organo commissariale è stato autorizzato a contrarre: 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.(3) Tale finanziamento è stato concesso per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale.

Il legislatore ha anche adottato forme alternative di intervento e sostegno, per le specifiche attività di risanamento dei territori e di sostegno alla popolazione interessata dall’emergenza ambientale e sanitaria nell’area dell’Ilva di Taranto, quali quelle contenute nel D.L. n. 63/2011, D.L. 1/2015 e Legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) disponendo a tal fine l’utilizzo di somme sottoposte a sequestro o oggetto di confisca nell’ambito o all’esito dei procedimenti penali pendenti nei confronti di soggetti, coinvolti a vario titolo nell’amministrazione e gestione dello stabilimento Ilva di Taranto è stato disciplinato dal D.L. n. 91/2017.

Gli interventi finanziari in favore dell’Ilva da parte dello stato hanno spinto La Commissione UE ad avviare, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2 del TFUE, un’investigazione formale per accertare l’esistenza di possibili aiuti di Stato verso l’impresa in questione realizzati attraverso le misure legislative sopra indicate. L’indagine si è conclusa il 21 dicembre 2017. La Commissione ha confermato che due delle misure esaminate (4) hanno conferito all’Ilva un vantaggio indebito, in violazione delle norme UE sugli aiuti di Stato. Secondo la commissione gli importi sono stati utilizzati per finanziare il fabbisogno di liquidità dell’Ilva relativo alle sue attività commerciali e non per sopperire ai costi della bonifica ambientale. Entrambe le misure sono state concesse a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato e hanno avvantaggiato l’Ilva rispetto agli altri produttori di acciaio dell’UE, che devono finanziare a proprie spese le operazioni correnti e gli interventi di ristrutturazione.

In quanto beneficiaria di fondi pubblici concessi dall’Italia sotto forma di garanzie o finanziamenti, l’Ilva deve ora – secondo la Commissione europea – rimborsare circa 84 milioni di euro di aiuti.(5)

 

  • Concesso ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015 cosi come modificato dal D.L. n. 98/2016.
  • Ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015 successivamente modificato dall’ D.L. n. 98/2016 e da ultimo dalla legge n, 232/2016 c.d legge di bilancio 2017.
  • Articolo 3, comma 1-ter, del D.L. n.1/2015.
  • In particolare, il sostegno riguarda: le condizioni finanziarie relative alla garanzia statale sul prestito di 400 milioni di euro ai sensi dell’articolo 3, comma 1-ter del D.L. n. 1/2015 ; il prestito pubblico di 300 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 3 del D.L.n. 191/2015.
  • Camera dei Deputati., Gli interventi sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria e il caso ILVA., temi dell’attività parlamentare., voce (Imprese, servizi ed energia)., Commissione: X Attività produttive., 2018, pag. 1 ss. , reperito in www.camera.it.

 

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