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IL DELICATO RAPPORTO TRA ENERGIE RINNOVABILI E PAESAGGIO AL VAGLIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

20/03/2024

A cura di Giulia Moscaroli

Con la sentenza del 3 gennaio 2024, n. 73 il TAR Campania-Salerno si è pronunciato sulla delicata questione relativa all’installazione di pannelli fotovoltaici in aree sottoposte a vincoli paesaggistici.

La vicenda prende le mosse dal rifiuto dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di otto pannelli fotovoltaici sull’area pertinenziale a un edificio unifamiliare ricadente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. In particolare, il Comune di Pisciotta aveva rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica a seguito del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, la quale aveva ritenuto che dall’installazione dei pannelli fotovoltaici, in quanto percepibili da diversi punti di vista, sarebbe derivata una compromissione dei tratti caratteristici della località protetta. La Soprintendenza, infatti, aveva ritenuto la progettata installazione stridente rispetto al paesaggio, di tipo agricolo, nel quale doveva essere collocata, determinando un deterioramento dell’estetica del luogo.

La ricorrente impugna il provvedimento di rigetto e il prodromico parere negativo espresso dalla Soprintendenza, in particolare argomentando che quest’ultima avrebbe fondato il proprio convincimento negativo sulla base di un rilievo apodittico di incompatibilità dei pannelli fotovoltaici rispetto al contesto territoriale di riferimento, senza verificare in concreto la portata impattante sul paesaggio e senza aver bilanciato la relativa incidenza paesaggistica con il favor ordinamentale per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Giudice adito rammenta, preliminarmente, che la disciplina delle fonti energetiche rinnovabili ricava i propri principi generali dalle direttive comunitarie, le quali manifestano un evidente favor per l’installazione di tali risorse, perseguendo l’obiettivo di un’adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi.

Ciononostante, la questione della compatibilità tra l’installazione di pannelli fotovoltaici e il rispetto dei vincoli paesaggistici costituisce tradizionalmente argomento di dibattito, poiché coinvolge contestualmente l’incentivazione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. Quest’ultima, come noto, trova la propria tutela all’art. 9 della Costituzione.

Con specifico riferimento alla disciplina paesaggistica degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, l’art. 7-bis, co. 5, d.lgs. n. 28/2011 prevede che l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici è subordinata al rilascio di un’autorizzazione ove gli impianti debbano essere installati in aree sottoposte e vincoli paesaggistici.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazioni pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, poiché la presenza degli impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come elemento di disturbo visivo. Si tratta, piuttosto, di un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla collettività, ove non modifichi l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nel rilascio dell’autorizzazione, l’amministrazione competente è tenuta a effettuare un bilanciamento tra i due interessi, equiordinati e concorrenti, di tutela del paesaggio e di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate alla riduzione dei fenomeni di inquinamento. Spetta, pertanto, alla discrezionalità amministrativa la scelta sulla prevalenza di uno specifico interesse nel caso concreto. Tale ponderazione deve risultare dalla motivazione del provvedimento che, ove rigetti l’istanza del richiedente, deve rendere esplicite le ragioni sottostanti la decisione di segno negativo, non potendosi considerare sufficiente il richiamo a una generica minor fruibilità del paesaggio dal punto di vista estetico.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, afferma pacificamente che ogni nuova opera determina un’incidenza sul paesaggio, per cui il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare una mera incidenza estetica sul profilo paesaggistico precedente. La comparazione tra i due interessi antagonisti coinvolti deve essere più severa, imponendo una valutazione più analitica e complessa della fattispecie.

Nella vicenda sottoposta all’attenzione del TAR, la Soprintendenza di Salerno e Avellino non ha fatto buon governo dei principi ordinamentali in materia, limitandosi ad affermare, in maniera apodittica, che l’installazione di pannelli fotovoltaici determina un’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, compromettendo genericamente le visuali panoramiche. La Soprintendenza ha, tuttavia, omesso il fondamentale bilanciamento tra tutela del paesaggio e l’esigenza di promozione delle fonti di energia rinnovabile.

Sulla base delle ragioni esposte, il Giudice amministrativo, ravvisata la fondatezza delle censure, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.

Il TAR Salerno, con la decisione in commento, torna a pronunciarsi sulla sempre più pregnante necessità di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con quelle di interesse alla transizione ecologica, in modo tale da non ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo, previsto a livello europeo, di diffusione delle energie prodotte da fonti rinnovabili. Tale sentenza costituisce, senza dubbio, un passo importante verso un approccio più flessibile e sostenibile nella gestione del paesaggio in contesti di rinnovamento energetico. Il TAR sottolinea, infatti, l’importanza di un approccio equilibrato e analitico nella valutazione degli interessi coinvolti nel bilanciamento tra tutela paesaggistica e promozione delle energie rinnovabili. La soluzione accolta appare condivisibile, in quanto idonea a individuare un punto di sintesi tra transizione energetica, che ha come scopo finale la tutela dell’ambiente, e rispetto del patrimonio paesaggistico e culturale, che potrebbe rappresentare un ostacolo all’utilizzo del suolo per finalità energetiche. Il concetto di paesaggio, infatti, è un valore in divenire. Non deve confondersi la tutela del paesaggio dall’idea di difesa del paesaggio naturale, inteso come habitat naturale e, quindi, come insieme di elementi naturali. Al contrario, è preferibile perseguire l’obiettivo di garantire la qualità del paesaggio, e quindi l’equilibrio tra elementi naturali ed elementi antropici.

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