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IL NUOVO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO REGIONALE: TRA TUTELA DELL’AMBIENTE E SEMPLIFICAZIONE

07/11/2022

A cura di Giulia Moscaroli

Il rapporto tra il principio di semplificazione e la tutela dell’ambiente costituisce da sempre una questione problematica. La semplificazione, infatti, è vista con sospetto in presenza di attività umane che interagiscono negativamente con l’ambiente, in quanto è potenzialmente inidonea a salvaguardare tale interesse, oggi considerato primario. Il conflitto tra semplificazione e tutela dell’ambiente si risolve, nella maggior parte dei casi, con il riconoscimento di un regime di specialità a favore delle amministrazioni preposte alla tutela dell’interesse ambientale, con conseguente sottrazione delle stesse dalle norme procedimentali di semplificazione, applicabili in via ordinaria alle altre amministrazioni.

Questo regime di specialità ha, nel tempo, comportato un aggravamento e un eccessivo allungamento dei tempi dei procedimenti di autorizzazione e di valutazione ambientale.

La recente situazione emergenziale, sia pandemica che ambientale, ha reso necessario invertire questa tendenza, favorendo la rapida definizione dei procedimenti amministrativi e la stabilità dei loro esiti. Il Legislatore, negli ultimi anni, ha adottato diversi strumenti di semplificazione, soprattutto alla luce della necessità di rispettare le scadenze imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. P.N.R.R.) al fine di accedere ai fondi europei. Inoltre, il conflitto tra Ucraina e Russia ha determinato una situazione di crisi e di emergenza energetica, a fronte della quale il Governo è intervenuto con tre Decreti «aiuti ed energia».

Il 22 settembre 2022 è entrata in vigore la Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (c.d. Decreto Aiuti-bis).

Tra le diverse novità in esso previste, l’art. 33 del Decreto introduce nel Codice dell’Ambiente un nuovo art. 27-ter, avente ad oggetto il Procedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (c.d. P.A.U.A.R.), destinato a trovare applicazione quando siano coinvolti investimenti pubblici o privati di ammontare non inferiore a euro 400.000.000. Nello specifico, il procedimento riguarda la realizzazione di piani e programmi relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, contenenti elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. V.I.A.) o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., o a Valutazione Ambientale Strategica (c.d. V.A.S.). Quando tali piani o programmi rientrino in parte nella competenza statale, in parte in quella regionale, l’art. 27­-ter stabilisce che l’autorità ambientale competente è la Regione e che tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie sono rilasciate nell’ambito di un procedimento finalizzato al rilascio del P.A.U.A.R. Il Legislatore, quindi, in applicazione del principio di sussidiarietà, al quale è attribuito rango costituzionale dall’art. 118 Cost., ha preferito attribuire la funzione amministrativa alla Regione, che tra i due livelli coinvolti è senz’altro quello meno comprensivo e più «vicino al cittadino».

Per i piani e programmi che, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 3-bis,del Codice dell’Ambiente, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., questa fase precede il procedimento autorizzatorio di cui trattasi. Rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall’art. 12, tuttavia, in un’ottica di accelerazione e semplificazione, il Legislatore ha determinato una riduzione dei tempi. In particolare, è ridotto da trenta a venti giorni il termine entro il quale l’autorità amministrativa riceve il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, i quali devono valutare il rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. ed esprimere poi il proprio giudizio. È, inoltre, dimezzato, riducendosi da novanta a quarantacinque giorni, il termine entro il quale completare la fase di verifica di assoggettabilità, la quale si conclude con il provvedimento che decide se assoggettare o escludere il piano o il programma dalla V.A.S.

Per i piani e i programmi relativi ai settori strategici, considerati assoggettabili a V.A.S., la valutazione è comunque integrata nel procedimento unico accelerato di cui trattasi, che si applica a tutte le opere necessarie per realizzare tali piani e programmi.

La disciplina del procedimento è contenuta nei commi da 5 a 14 del nuovo art. 27-ter. Esso si avvia su istanza del proponente, che produce la documentazione di cui all’art. 23, comma 1, richiesta per la presentazione dell’istanza di V.I.A., tra cui lo studio di impatto ambientale, nonché tutti i dati progettuali necessari per la corretta istruttoria tecnico-amministrativa. Tale documentazione, riportata in un elenco all’uopo predisposto dal proponente, è finalizzata al rilascio di «tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi», indispensabili per la realizzazione e l’esercizio del progetto. L’istanza deve poi contenere anche l’avviso al pubblico, finalizzato alla più ampia partecipazione di coloro che siano interessati dalla realizzazione dell’opera.

L’autorità che riceve l’istanza, prima di pubblicarla sul proprio sito web, verifica che tutti i soggetti potenzialmente interessati ne abbiano avuto notizia. Le amministrazioni coinvolte verificano, entro trenta giorni dalla pubblicazione, la completezza della documentazione pervenuta, mentre il pubblico interessato può presentare le proprie osservazioni, a fronte delle quali il proponente può inviare eventuali integrazioni.

L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento delle integrazioni, convoca una conferenza di servizi, alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni componenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di V.I.A. Tale conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona, in conformità con quanto previsto dal Legislatore all’art. 29-quater. Infatti, ove siano coinvolti interessi sensibili, quale è la tutela ambientale, solo la modalità sincrona e non semplificata può garantire un confronto più approfondito tra le diverse amministrazioni coinvolte. Come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/2021, «quando si tratta delle procedure di tutela ambientale, il valore della semplificazione s’invera nella definizione di modelli organizzativi fondati sull’efficiente collaborazione e sul coordinamento delle competenze». La conferenza si conclude comunque entro sessanta giorni dalla prima riunione e ad essa partecipa con diritto di voto, quando sia coinvolto un concorrente interesse statale, anche un esperto designato dallo Stato.

La determinazione motivata che conclude la conferenza di servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale e comprende i provvedimenti di V.I.A. e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto. L’introduzione di un procedimento unico per ottenere i diversi provvedimenti e titoli rappresenta un indiscutibile vantaggio per il proponente, che non deve così rivolgersi singolarmente alle diverse amministrazioni coinvolte, con evidente aggravio nelle procedure e nei tempi di autorizzazione. L’affermazione della perentorietà dei termini, contenuta nello stesso articolo (comma 14), garantisce anche il soggetto in presenza di comportamenti dilatori delle amministrazioni pubbliche. Alla perentorietà, infatti, si ricollegano le conseguenze di cui all’art. 2, commi da 9 a 9-quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi sia la considerazione del comportamento ai fini della valutazione della performance individuale, sia la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

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