Lab-IP

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: quando le regioni possono dire no?

CAROLA SILVI

 

 

Prima della riforma del titolo V della costituzione, operata con la l. 3/2001, la competenza in materia di energia era considerata esclusiva dello stato, in quanto non esplicitamente indicata tra le materie di competenza concorrente ex art 117 cost, veniva quindi attribuita, esclusivamente allo stato, la potestà legislativa e amministrativa in materia.

Oggi, invece, la costituzione annovera l’ attività di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ energia” tra le materie di legislazione concorrente. È quindi attribuita alle regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato” (Art 12 comma 10 d.lgs. n. 387/2003).

Per quanto riguarda la materia dell’ energia rinnovabile, sappiamo essere oggi una materia sottoposta ad una disciplina multilivello, che si snoda tra trattati internazionali, direttive europee e normative nazionali. Con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell’ 11 dicembre 1997, ha preso avvio la regolamentazione delle fonti energetiche rinnovabili. Tale protocollo, adottato con la convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici di New York 9 maggio 1992, è stato ratificat0 e attuato, in Italia, con la legge 120 del 1 giugno 2002. Il nostro paese si è così impegnato a ridurre la produzione di gas nocivi immessi nell’ atmosfera e ad aumentare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

L’ Unione Europea, parte contraente della convenzione quadro delle nazioni unite e del protocollo di Kyoto, ha dato attuazione alla disciplina ivi indicata, con le direttive 201/77/CE recepita in Italia con il d. lgs. n. 387/2003, 2003/30/CE, e successivamente con l’ attualmente vigente direttiva 2009/28/CE recepita con l’ emanazione del d. lgs. n. 28/2001.

La normativa statale di riferimento, per la materia di fonti energetiche rinnovabili, è quindi contenuta nel d. lgs. n. 387/2003, così come modificato dal d. lgs. n. 28/2011.

In materia, è rilevante l’ art 12, comma 10 del d. lgs.n. 387/2003 che sottopone la costruzione e l’ esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione ed emanata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ovvero quelle amministrazioni a cui spetta esprimere “intese, concerti, nullaosta o assensi o comunque denominati sull’ oggetto del procedimento” (ArT. 14 l. 41/1990). “In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.” ( Art 12 comma 10 d.lgs. n. 387/2003). Il decreto in esame prosegue poi, specificando che “In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

Le linee guida, cui fa riferimento l’ art 12 d. lgs. n. 387/2003, sono state, finalmente emanate con d.m. 47987 10 settembre 2010, oltre sette anni dopo. Il paragrafo 17 di queste linee guida, rubricato “aree non idonee” riconosce alle regioni e alle provincie autonome la possibilità di indicare aree e siti non idonei all’ installazione di specifiche tipologie di impianti e ne dispone le modalità (la Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre 2011, n. 275 ha annullato il punto 17.1 nella parte in cui si riferisce alle Province autonome). Tale possibilità di indicare aree e siti non idonei non è libera ed arbitraria, ma sottoposta a vincoli di forma e contenuto: deve essere il risultato di una istruttoria con oggetto la ricognizione delle disposizioni  “volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”( Par 17 d.m. 47987/2010).Inoltre, nell’ indicare le aree non idonee a determinate tipologie di impianto, deve essere fornita anche una descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

Le regioni e le provincie autonome devono poi, conciliare le politiche di tutela di ambiente e paesaggio con lo sviluppo e la valorizzazione di energie prodotte da fonti rinnovabili mediante atti di programmazione che rispettino la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili a loro assegnata (burden sharing), obiettivi disposti con Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (che converte il d. l. n. 208/2008). A completare tale disciplina, si inserisce l’ allegato 3 del decreto ministeriale che detta “criteri per l’ individuazione di aree non idonee”. In tale allegato è specificato che la ratio della possibilità concessa alle regioni di individuare aree e siti non idonei non è quella di rallentare la realizzazione degli impianti, ma di offrire un quadro certo e chiaro per la localizzazione dei progetti. Non deve, dunque trattarsi di un divieto preliminare ma di “un atto di semplificazione e accelerazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’ esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio” (Allegato3 d.m. 47987/2010). L’ individuazione di tali aree deve essere differenziata per le diverse tipologie di fonti rinnovabili e taglie di impianto e basarsi solo su criteri oggettivi per la tutela dell’ ambiente, paesaggio e del patrimonio artistico e culturale; non possono inoltre, essere considerate genericamente non idonee le zone classificate agricole. Le regioni possono tenere conto di eventuali elevate concentrazioni, insistenti nella medesima area, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle interferenze con altri piani, programmi e progetti. L’ allegato fornisce poi un elenco esemplificativo di aree particolarmente sensibili e vulnerabili, potenziali zonee e siti non idonei: siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’ Unesco, aree e beni di notevole interesse culturale o di interesse pubblico (ex d. lgs. n. 42/2004), inserite nell’ elenco ufficiale delle aree naturali protette o le Important Bird Areas (Iba), aree la cui immagine è storicizzata ed identifica i luoghi anche a livello di notorietà internazionale e attrattiva turistica, zone in prossimità di parchi archeologici e in aree limitanee ad emergenze di interesse culturale, storico e/o religioso, zone umide di importanza internazionale (ex Convenzione di Ramsar), aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alle direttive comunitarie 92143/Cee e 79/409 Cee rispettivamente “siti di importanza comunitaria” e “zone di protezione speciale”.  Sono ulteriormente posti dei limiti per l’ individuazione di aree e siti non idonei che, infatti, non può riguardare porzioni significative di territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, né riguardare fasce di dimensioni che non sono giustificate da specifiche motivate esigenze di tutela in quanto a questi interessi è già  garantita un’ ampia tutela da norme statali e regionali, dal procedimento unico in esame e dalla valutazione di impatto ambientale.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail