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Il nuovo istituto dell’abuso di necessita’ sarà in grado di congelare il potere di autotutela della p.a.?

NASTA LUCREZIA

 

21/02/2018

 

Il 21 aprile 2016 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez V, con la sentenza n. 46577/15 sul caso Ivanova e Cherkezov, ha coniato l’istituto dell’”abuso di necessità”, destinato a rappresentare un punto significativo della lotta contro l’abusivismo edilizio portata avanti dalle pubbliche amministrazioni. Nella sentenza i ricorrenti hanno fatto valere la violazione dell’art. 8 Cedu, che garantisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria casa e il divieto di ingerenza delle autorità pubbliche nell’esercizio di suddetto diritto. I giudici della Corte hanno dichiarato il ricorso ammissibile in quanto le autorità nazionali, amministrative e giudiziarie, si sono limitate al formale accertamento dell’abuso edilizio senza nessun rispetto del principio di proporzionalità e delle condizioni personali dei contravventori. La Corte stessa si sofferma sul fatto che, soprattutto di fronte a misure invasive volte al ripristino della legalità, sia necessario considerare la misura inflitta alla luce delle condizioni dei ricorrenti. Servendosi del caso in esame, i giudici hanno enunciato un principio di diritto destinato a creare scompiglio nel campo dell’edilizia, in quanto ha affermato che, di fronte ad un abuso certo, le misure di ripristino della legalità più invasive e afflittive non possono essere imposte laddove i contravventori si trovino in condizioni personali ed economiche limitate. Per essere più precisi, misure invasive non possono essere imposte nel caso in cui l’abitazione abusiva sia l’unica sistemazione del contravventore, e la casa in cui viveva da molti anni in modo indisturbato; oppure nel caso in cui il contravventore versi in condizioni economiche di povertà; o ancora, nel caso in cui le condizioni di salute siano tali da non permettere il trasferimento altrove.

È evidente come il contenuto della sopra citata sentenza rappresenti un importante cambio di rotta nella materia degli abusivismi edili, materia in cui si è sempre cercato di far prevalere il ripristino della legalità sacrificando anche un diritto riconosciuto da costituzioni nazionali, trattati e convenzioni, quale il diritto al domicilio.

Dando uno sguardo alla tematica dell’autotutela, a seguito dell’anzidetta sentenza, le P.A., ma anche le autorità giudiziarie, sono da ora costrette ad effettuare un attento e sottile bilanciamento di interessi tenendo in considerazione le condizioni  strettamente personali dei contravventori, soprattutto considerando che, nel caso in cui la situazione di abusivismo venga rilevata a seguito del perfezionamento di un legittimo affidamento del privato, la sentenza qui esaminata potrebbe “congelare” l’esercizio del potere delle P.A. con lo scopo di ripristino della legalità. Basti pensare alla presentazione di una DIA o una SCIA che celano al loro interno un abuso normativo e nel caso in cui la P.A. non riuscisse a rilevare tempestivamente la violazione della normativa, dovrebbe agire in autotutela e tale potere potrebbe risultare precluso in presenza delle condizioni fissate dai giudici della Corte EDU. Spesso gli abusi edilizi vengono scoperti dalle pubbliche amministrazioni a distanza di anni, o addirittura a seguito di una concessione in sanatoria, la cui revoca sembrerebbe essere preclusa nel caso in cui i cittadini si trovino in condizioni personali ed economiche difficili. Ciò che si consiglia alle P.A., alla luce di quanto emerso dalla sentenza, è di rilevare tempestivamente i comportamenti abusivi, di modo che la costruzione dell’abituazione non ancora completa possa essere bloccata in una situazione in cui le condizioni personali  ed economiche del contravventore non possano venire in rilievo, in quanto la violazione sia stata rilevata in una fase ancora embrionale della costruzione, e magari riuscire ad eliminare, di concerto con il cittadino, la violazione stessa. Mentre, nel caso in cui ciò venga fatto tardivamente, la P.A. potrebbe essere costretta, ai fini del ripristino della legalità, ad esercitare il potere di autotutela e questo potrebbe essere precluso dalle condizioni personali ed economiche del contravventore da cui, secondo la Corte, non si può prescindere per il rispetto del principio di proporzionalità, in quanto non basta il mero controllo formale dell’abuso edilizio ma è necessario dar contro delle condizioni personali di chi vive  all’interno dell’abitazione abusiva.

Esposto quanto sopra, non resta da chiederci quale possa essere la sorte dell’abitazione abusiva nel caso in cui vengano successivamente meno le condizioni personali ed economiche che avevano precedentemente precluso l’esercizio del potere di ripristino della legalità. A modesto avviso di chi scrive, si ritiene che, cessate le condizioni impeditive, il potere della P.A. venga “scongelato” e pertanto torni ad essere pienamente esercitabile, di fronte ad un abuso certo, senza però mai prescindere da un effettivo bilanciamento di interessi.

La sentenza della Corte EDU ha sicuramente creato scompiglio nel panorama dell’edilizia, tuttavia non ha ancora trovato seguito in altre sentenze, quindi non resta che aspettare per constatare se trattasi di un caso isolato o l’inizio di un nuovo orientamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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