Lab-IP

LABORATORIO PER L’INNOVAZIONE PUBBLICA 7/2022

12/12/2022

Indice:

1. MISURE URGENTI A TUTELA DELL’INTERESSE NAZIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI: NUOVE FORME DI GOLDEN POWER? di Matteo Farnese

2. IL GREEN DEAL IN ITALIA: TRA RITARDI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA di Gaspare Mariani

3. LA PARITÀ DI GENERE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE TRA OBBLIGHI EUROPEI E NORMATIVA NAZIONALE di Elena Valenti

4. VERSO IL POLO STRATEGICO NAZIONALE di Samuele Marcucci

5. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: QUAL E’ IL DIES A QUO PER L’IMPUGNAZIONE? di Giulia Moscaroli

6. LA SORTE DELLE OPERE INAMOVIBILI REALIZZATE SUL DEMANIO MARITTIMO: LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA di Andrea Nardone

7. L’AUMENTO DEI COSTI TRA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: QUALI SPAZI DI RINEGOZIAZIONE? UNA PRONUNCIA DEL TAR SARDEGNA di Carlo Garau

1. MISURE URGENTI A TUTELA DELL’INTERESSE NAZIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI: NUOVE FORME DI GOLDEN POWER? di Matteo Farnese

Il 5 dicembre 2022 il Governo ha approvato il decreto-legge n. 187, intitolato «Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici». Si tratta di un provvedimento molto rilevante che solleva molteplici questioni anche sul piano dell’evoluzione della disciplina del controllo degli investimenti esteri diretti in Italia (cosiddetto golden power). Per comprenderne meglio portata e implicazioni, è necessario richiamare l’attenzione sul fatto che esso origina dal caso dell’impianto di raffinazione petrolifera situato a Priolo, in Sicilia.

L’impianto è tra le raffinerie più grandi d’Europa e produce più del 20 per cento dei prodotti petroliferi usati in Italia. Esso è gestito dalla società ISAB S.r.l., interamente posseduta dal gruppo russo Lukoil. In conseguenza delle sanzioni internazionali imposte alla Russia, la società è interessata da due questioni: nell’immediato, la difficoltà di accedere a finanziamenti bancari per il timore delle banche di essere esse stesse sanzionate, con il rischio concreto di dover interrompere la produzione e, in prospettiva, l’eventuale necessità di cedere la proprietà a terzi per evitare gli effetti negativi delle sanzioni o di provvedimenti del Governo.

In questo contesto, il decreto-legge introduce due plessi normativi: uno contenente misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi (art. 1) e l’altro contenente misure economiche connesse all’esercizio del golden power (art. 2).

Sotto il primo profilo, il decreto impone l’obbligo di assicurare la continuità aziendale alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Ove, in conseguenza di sanzioni internazionali tra Stati, ricorrano rischi imminenti di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all’interesse nazionale è prevista una nuova misura di amministrazione temporanea. Questa consente al Ministro delle imprese e del made in Italy, su istanza dell’impresa o d’ufficio, di nominare un commissario che si sostituisce agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa stessa. L’amministrazione temporanea può essere disposta per un massimo di dodici mesi, prorogabili fino ad ulteriori dodici.

Sotto il profilo del golden power, il decreto prevede la possibilità per il Governo di attivare misure a sostegno delle imprese destinatarie dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali. In particolare, si prevede l’accesso con priorità a tre strumenti. Il primo è il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa», finanziato con risorse pubbliche e gestito da Invitalia (società in-house del Ministero delle imprese e del made in Italy), che ha funzione di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà attraverso interventi sul capitale di rischio delle stesse. Il secondo strumento è il «patrimonio destinato», finanziato con risorse statali e gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), destinato anch’esso a supportare le imprese mediante operazioni sul capitale di rischio. Il terzo strumento è rappresentato dai «contratti di sviluppo e accordi per l’innovazione» gestiti direttamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy. A ben vedere, quindi, attraverso queste previsioni lo Stato cerca di offrire un’alternativa all’ingresso di capitali esteri nelle società strategiche entrando esso stesso, direttamente o indirettamente, nel capitale delle società.

La connessione tra i due plessi normativi è molto sottile e può essere apprezzata appieno in relazione al caso concreto. La previsione di un obbligo di continuità aziendale e, in caso di difficoltà, dell’amministrazione temporanea rappresenta la misura necessaria per scongiurare l’interruzione della produzione nella raffineria di Priolo. La previsione di misure che lo stesso Governo dichiara nel comunicato stampa n. 8/2022 avere natura “compensativa” a seguito di provvedimenti inibenti esercitati con il golden power rappresenta, invece, la concreta possibilità per lo Stato di supportare l’impresa attraverso fondi pubblici. Mentre quest’ultima però opera sempre su base volontaria, affiancandosi alla disciplina del golden power, la prima configura un vero e proprio potere autoritativo che può imporsi alle scelte dell’impresa interessata.

Merita, per questo, particolare attenzione la nuova procedura di amministrazione temporanea. Questa, infatti, presenta diverse peculiarità. In primo luogo, la procedura si applica alle imprese operanti nel settore strategico degli idrocarburi. In secondo luogo, l’amministrazione temporanea è attivabile anche d’ufficio con decreto interministeriale. Infine, i presupposti di attivazione della procedura riguardano rischi imminenti alla continuità produttiva delle imprese operanti nel settore strategico in conseguenza di sanzioni internazionali. Alcuni concetti espressi nella formulazione della misura, come quelli di interesse nazionale, sicurezza degli approvvigionamenti o rischi per la sicurezza energetica, sembrano riprendere categorie concettuali espressamente utilizzate dalla normativa golden power. Ci si può quindi legittimamente chiedere se l’utilizzo di tale procedura su iniziativa del Governo, oltre che su istanza dell’impresa, possa essere considerato un potere speciale che si affianca a quelli previsti nel d.l. n. 21/2012.

La risposta sembra debba essere negativa per almeno tre elementi. Il primo riguarda la presenza dell’investitore estero, non preso in considerazione nell’art. 1 e, quindi, meramente eventuale. Infatti, dall’analisi della disciplina è possibile che l’impresa soggetta ad amministrazione temporanea sia posseduta o controllata da una società facente capo ad uno Stato estero soggetto a sanzioni internazionali ovvero ad un qualsiasi altro soggetto. In quest’ultimo caso l’attività dell’impresa dovrebbe dipendere da beni o servizi forniti da una società di uno Stato estero soggetto a sanzioni internazionali. Il secondo elemento riguarda l’amministrazione competente. Nella nuova procedura il Ministero delle imprese e del made in Italy assume un ruolo centrale, mentre nella disciplina golden power questo è occupato dal Consiglio dei Ministri. Il terzo elemento concerne la natura dei provvedimenti. L’atto adottato al termine del controllo sugli investimenti esteri diretti ha natura autorizzatoria mentre la nuova amministrazione temporanea è finalizzata alla gestione dell’impresa da parte dello Stato. In conclusione, il d.l. n. 187/2022 si inserisce nel panorama degli investimenti esteri diretti in modo peculiare. Da un lato, prevede misure “compensative” che hanno la finalità di far entrare, direttamente o indirettamente, lo Stato all’interno delle società strategiche con ogni probabilità anche per poter meglio escludere investitori esteri. Dall’altro lato, prevede una nuova procedura di amministrazione straordinaria che, nonostante non rientri propriamente nella disciplina golden power, evidenzia il rafforzamento della tendenza dirigista statale nei settori più sensibili. In questo contesto, sorgono ulteriori questioni, tra le quali possono senz’altro segnalarsi quella relativa alla compatibilità delle nuove misure indicate con la normativa europea e quella riguardante la possibilità che queste nuove previsioni possano aprire la strada a una prossima evoluzione della disciplina del golden power. Non può infatti escludersi la riproposizione di simili misure in settori diversi rispetto a quello oggi contemplato in relazioni a nuove esigenze dettate da contingenze del momento, nel caso generate da nuove crisi o tensioni geopolitiche.

2. IL GREEN DEAL IN ITALIA: TRA RITARDI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA di Gaspare Mariani

I recenti avvenimenti che hanno portato alla guerra in Ucraina fanno emergere ancora una volta le difficoltà relative alla dipendenza energetica del nostro paese. Le ipotesi avanzate dal dibattito pubblico per affrontare questa emergenza (in primis riapertura di centrali a carbone ed estrazione del gas dall’adriatico) risultano decisamente gravose per tempistiche e inquinanti, quindi contrarie all’indirizzo dettato da Green Deal Europeo. Lo stesso Green Deal potrebbe essere la strada maestra per uscire dalla crisi energetica con l’aumento di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

A frenare la svolta verso fonti sostenibili è sicuramente anche le differenze tra discipline degli Stati Membri e relativi accordi nazionali. L’ulteriore problema da prendere in considerazione è la farraginosità della macchina burocratica del nostro paese che ci porta attualmente a previsioni scoraggianti. Infatti, entro il 2030 è necessario installare almeno 70 GW di potenza da fonti rinnovabili se si vogliono rispettare gli obiettivi fissati a livello europeo che prevedono una riduzione del 55% delle emissioni, al 2030, rispetto ai livelli del 1990 e una copertura da rinnovabili del 72% per la parte elettrica. Questa sarebbe la strada per mantenere la temperatura al di sotto del grado e mezzo e che l’Italia con i suoi 0,8 GW di potenza media annua installata negli ultimi 7 anni rischia di veder raggiunti non prima del 2100. Da cosa deriva questa lentezza nell’attuare adeguatamente gli impegni del Green deal? Da molteplici fattori. Lentezza nel rilascio delle autorizzazioni, discrezionalità nelle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale e norme disomogenee. I tempi medi per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, ad esempio, sono 5 anni contro i 6 mesi previsti dalla normativa. La lentezza della burocrazia, inoltre, ha anche ripercussioni sulle imprese e sulla realizzazione degli stessi impianti. Infatti, a causa di tempi così lunghi si rischia, una volta ottenuta l’autorizzazione di ritrovarsi con progetti tecnologicamente superati che richiedono una varianti sul progetto autorizzato.

L’Italia per fronteggiare questa lentezza ha introdotto con il d.lgs. 199/2021 (recependo gli indirizzi della Direttiva n. 2001 del 2018 UE) nuove procedure amministrative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In primo luogo, si prevede l’istituzione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questa è funzionale alla presentazione delle domande per l’autorizzazione che riguarda la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e fornisce guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa, garantendo l’interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

Inoltre, con ulteriore decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e alle Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree. Mentre quindi gli artt 19 e 21 del d.lgs. 199/2021 ci riportano a obbiettivi di digitalizzazione della macchina amministrativa, l’art 22 spinge verso una semplificazione attuata con l’abbreviazione dei termini (un terzo) delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee. Per quanto riguarda l’edilizia il d.l. 17/2022 all’ articolo 9, comma 1, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici) e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Si tratterà quindi di edilizia libera.

Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In questo caso la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici. L’articolo 10 ,inoltre, estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. La semplificazione amministrativa così come l’abbiamo vista ha il merito di avvicinare l’Italia al percorso indicato dal Green Deal, ma tale semplificazione avvicina anche il rischio di “fretta” concretizzato con mancanza di norme transitorie e da una stratificazione di normativa multilivello tra UE, Italia e autonomie locali.

3. LA PARITÀ DI GENERE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE TRA OBBLIGHI EUROPEI E NORMATIVA NAZIONALE di Elena Valenti

Il 22 novembre 2022, a distanza di circa dieci anni dalla prima proposta, il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione legislativa n. 10521/1/2022 sulla posizione del Consiglio europeo in vista dell’adozione della direttiva inerente al miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori di società quotate. Il legislatore sovranazionale ha stabilito che le società quotate nel mercato europeo, entro giugno 2026, dovranno raggiungere la quota del 40% del sesso sottorappresentato, tra gli amministratori senza incarichi esecutivi, e del 33% per tutti gli amministratori. È previsto inoltre l’obbligo per le società di introdurre, all’interno del proprio statuto, norme procedurali per la selezione e la nomina dei membri del consiglio d’amministrazione.

Sebbene la proposta originaria, presentata dalla Commissione Europea nel novembre 2012, si riferisse soltanto agli amministratori senza incarichi esecutivi, il Consiglio Europeo, con motivazione n. 3/2022, ha ritenuto necessario ampliare l’ambito di applicazione della direttiva, estendendolo a tutti gli incarichi. È prevista poi l’applicazione della clausola sospensiva per i Paesi membri che hanno già adottato misure efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Attualmente, in Italia, la presenza del genere femminile nelle società quotate e a controllo pubblico negli organi di amministrazione, secondo il rapporto Consob per la governance, si stima abbia raggiunto il massimo storico del 41%.

Il primo meccanismo volto a rendere più equilibrata la rappresentanza dei generi ai vertici delle società è stato introdotto con legge n.120/2011, c.d. «Legge Golfo-Mosca», che, all’art. 2, con riferimento alle società quotate, ha previsto che il genere meno rappresentato dovesse ottenere almeno un terzo dei componenti di ciascun organo collegiale di amministrazione e controllo, per tre mandati consecutivi, decorrenti dal primo rinnovo degli organi collegiali.

Con D.P.R n. 251/2012 il legislatore ha stabilito che la normativa in tema di parità di genere si applica anche alle società a controllo pubblico, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 121/2011.

Per le società quotate, anche a controllo pubblico, la funzione di controllo della normativa in tema di parità di genere è affidata alla Consob, con la predisposizione di uno specifico sistema sanzionatorio che si sostanzia sia in sanzioni pecuniarie, sia nella possibile decadenza dalle cariche di tutti i componenti dell’organo interessato, nei casi più gravi di inottemperanza, ai sensi dell’art. 147 ter e 148 T.U.F.

La disciplina sull’equilibrio di genere è stata ridefinita con il riordino delle società a partecipazione pubblica operato dal d. lgs. n. 175/2016, che ha disposto il criterio generale dell’amministratore unico per le società pubbliche e il riferimento al numero complessivo delle nomine effettuate nel corso dell’anno da parte della pubblica amministrazione.

Qualora la società disponga di un organo amministrativo collegiale, inoltre, è previsto che lo statuto preveda la nomina dei componenti in base ai criteri previsti dalla legge Golfo-Mosca.

La frammentazione della disciplina ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi per le società a controllo pubblico con riferimento all’esistenza di un ulteriore obbligo, gravante specificatamente sulle pubbliche amministrazioni controllanti, dovendo queste ultime assicurare che il raggiungimento della quota minima si riferisca al numero complessivo delle nomine effettuate, mentre la previsione del D.P.R n. 251/2012 faceva riferimento unicamente alle società che si sono dotate di  organi amministrativi e di controllo di natura collegiale.

La dottrina e la giurisprudenza, adottando una lettura delle disposizioni in combinato disposto tra loro, ritengono che le norme previste dal Testo Unico si aggiungano agli obblighi già previsti per le società controllate dal D.P.R n. 251/2012.

Con riferimento alle società quotate, la legge di bilancio n. 160/2019, operando modifiche al Testo Unico di intermediazione finanziaria, ha ampliato sia la quota riservata al genere meno rappresentato, da un terzo ad almeno due quinti dei componenti, sia l’arco temporale di applicazione del criterio di riparto tra generi a ulteriori sei mandati consecutivi, che decorrono dall’entrata in vigore della legge.

Le recenti evoluzioni segnalano un evidente disallineamento tra le disposizioni che regolano le società a controllo pubblico, ancorate al Testo Unico e alla Legge Golfo-Mosca, e le disposizioni più incisive, previste per le società quotate.

Il raggiungimento dell’obiettivo della parità di genere negli organi di vertice delle società, seppur in costante miglioramento, non può dirsi ancora conseguito. La presenza del genere femminile, in Italia, pur riscontrandosi nei consigli di amministrazione in qualità di amministratrici indipendenti e non esecutive, raramente è rinvenibile nei ruoli di amministratici delegate.

L’intervento del legislatore è necessario e auspicabile non soltanto alla luce della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio summenzionata, ma anche per colmare le lacune che la normativa per le società a controllo pubblico presenta, con riferimento alle mancate disposizioni di previsioni concernenti l’organo di controllo.

Le nuove disposizioni del Testo Unico, inoltre, in tema di parità di genere, non contemplano la previsioni di sanzioni. L’art. 11 del d. lgs. n. 175/2016 richiama la legge Golfo Mosca soltanto con riferimento ai criteri ivi stabiliti, senza disporre la previsione di specifiche sanzioni.

È dunque auspicabile un intervento del legislatore italiano al fine di rendere omogenee e allineate le disposizioni previste per le società a controllo pubblico e quelle che si riferiscono alle società quotate.

4. VERSO IL POLO STRATEGICO NAZIONALE di Samuele Marcucci

Nei mesi scorsi è stato firmato il contratto per l’avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN), secondo la tempistica prevista dal PNRR. La missione 1, componente 1, investimento 1.1 dedicata alle infrastrutture digitali prevede la trasformazione digitale della PA secondo un approccio cloud first, orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud. Questo processo ha l’obiettivo di razionalizzare e consolidare molti dei data center oggi distribuiti sul territorio, a partire da quelli meno efficienti e sicuri: il 95 per cento dei circa 11mila data center utilizzati dagli enti pubblici italiani presenta oggi carenze nei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza.

Questo investimento prevede due modelli diversi e complementari di intervento. In funzione dei requisiti di performance e scalabilità e della sensibilità dei dati coinvolti, le amministrazioni centrali potranno migrare sul Polo Strategico Nazionale – PSN, localizzata sul territorio nazionale e all’avanguardia in prestazioni e sicurezza, oppure migrare sul cloud “public” di uno tra gli operatori di mercato precedentemente certificati.

Già con l’art. 35 del d.l. n. 76/2020 si era impegnata la Presidenza del Consiglio dei ministri a promuovere lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni a cui le pubbliche amministrazioni migrano i rispettivi data center informatici. La finalità è quella di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali. Spetta all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) effettuare con cadenza triennale il censimento dei Centri di elaborazione dati e definire nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni e la strategia di adozione del modello cloud per la PA.

Nel settembre 2021 è stata presentata la Strategia Cloud Italia, che approfondisce aspetti strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali delle amministrazioni. La creazione del PSN è uno dei tre obiettivi fondamentali previsti dalla Strategia Cloud Italia, insieme alla classificazione dei dati e dei servizi pubblici da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della pubblica amministrazione. Le amministrazioni interessate ai servizi sono state suddivise in tre gruppi: il primo è costituito da 95 amministrazioni centrali e 80 ASL che devono essere migrate con urgenza perché le cui infrastrutture sono considerate insicure e critiche; il secondo riguarda 13 amministrazioni centrali che dispongono di infrastrutture sufficientemente sicure e quindi in grado di erogare servizi strategici in autonomia; il terzo è composto da 93 amministrazioni centrali con una domanda non significativa di infrastrutture informatiche e dalle principali amministrazioni locali.

Nel luglio 2021 il Dipartimento ha manifestato pubblicamente l’esigenza della creazione di un Polo Strategico Nazionale, attraverso l’avvio di un partenariato pubblico-privato ad iniziativa di un soggetto proponente e nei mesi successivi ha ricevuto proposte da tre diversi soggetti.

Alla fine del dicembre 2021 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha le proposte di partenariato pubblico privato ricevute e con apposito decreto ha individuato nella proposta della TIM S.p.A., Enterprise Market, in qualità di mandataria della costituenda ATI con CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A., Sogei S.p.A. quella che rispecchia i requisiti espressi nella policy cloud Italia presentata a settembre. Infatti, come si evince dal Decreto, questa <<si caratterizza per essere matura, completa e innovativa sotto il profilo tecnologico, presentando inoltre il vantaggio di una possibilità di attuazione estremamente rapida>>. Il progetto di fattibilità, come emerge sempre dal Decreto, propone una soluzione idonea a garantire la sufficiente autonomia da fornitori extra UE nella gestione e nel controllo di indirizzo del PSN e a garantire il controllo sui dati in conformità con la normativa in materia, nonché a rafforzare la possibilità della PA di negoziare adeguate condizioni contrattuali con i fornitori di servizi di Public Cloud; inoltre sotto il profilo dell’autonomia strategica nazionale, la proposta offre una soluzione migliorativa rispetto ai modelli presi in considerazione dalla stessa Strategia Cloud Italia, in quanto opera direttamente in un ambiente dedicato e destinato esclusivamente all’erogazione dei servizi verso la PA, secondo il modello del Public Cloud PSN Managed (Managed Region). La proposta infine fornisce adeguati dettagli in merito all’erogazione del servizio e la mitigazione dei rischi operativi legati alla gestione della sicurezza informatica.

Il 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il bando per la realizzazione del PSN. La procedura è affidata a Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza e bandita con la vigilanza collaborativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). L’operatore economico selezionato dovrà costituire una società che sarà sottoposta alla disciplina nazionale in materia di golden power.

Il 22 giugno 2022 è stata aggiudicata la gara europea che prevede la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale. Il progetto su cui si è basata la gara, con base d’asta pari a 4,4 miliardi di euro, è stato approvato dal Dipartimento per la trasformazione digitale a dicembre 2021. L’operatore economico promotore del progetto di costituzione del Polo Strategico Nazionale ha esercitato il diritto di prelazione previsto dalla procedura di partenariato pubblico privato, impegnandosi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. La comunicazione dell’esercizio del diritto di prelazione è pervenuta a Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa in qualità di centrale di committenza della gara europea, nonché al Dipartimento per la trasformazione digitale in qualità di stazione appaltante, il 7 luglio 2022.

In agosto è stato quindi firmato il contratto per l’avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, secondo la tempistica prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e le caratteristiche di sicurezza e sovranità dei dati definite nella Strategia Cloud Italia. La firma è avvenuta tra il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale e il rappresentante legale della società di nuova costituzione – partecipata da TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei – secondo quanto previsto dagli atti della procedura di gara europea, gestita dalla centrale di committenza Difesa Servizi e dal Dipartimento in qualità di stazione appaltante.

La prelazione esercitata da Tim S.p.A. è quella prevista dall’articolo 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) laddove prevede che se il promotore del progetto di partenariato pubblico-privato non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

In questo caso l’operatore economico promotore del progetto, raggruppamento costituito da Sogei S.p.A., Leonardo S.p.A., C.D.P Equity S.p.A. e Tim S.p.A., in qualità di mandataria, per la parte economica ha offerto una percentuale di sconto medio, sui listini posti a base di gara, del 23,36%. L’’aggiudicazione della gara europea tra le due proposte ricevute è andata quindi all’offerta presentata dal raggruppamento costituito da Aruba S.p.A. e Fastweb S.p.A., in qualità di mandataria, che ha offerto, per la parte economica, uno sconto medio sui listini posti a base di gara del 39,19%. Però, esercitando il diritto di prelazione, il raggruppamento che vedeva Tim S.p.A. come mandataria si è obbligato a rispettare le medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

5. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: QUAL E’ IL DIES A QUO PER L’IMPUGNAZIONE? di Giulia Moscaroli

Con la sentenza n. 7978 del 14 settembre 2022, la Sezione IV del Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello presentato dalla società Inerti Mozano s.r.l. avverso la pronuncia del TAR Abruzzo, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 549.

Il giudizio di primo grado accoglie il ricorso presentato dall’associazione Forum Ambientalista contro il procedimento di autorizzazione alla realizzazione del Progetto di risanamento e di gestione della cava di Monte Mozzano, nel comune di Montereale, presentato della società Inerti Mozano S.r.l.

In particolare, il TAR annulla gli atti del procedimento autorizzatorio comunale, tra i quali la determinazione positiva della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. V.I.A). Respinge, infatti, l’eccezione di tardività del ricorso per omessa tempestiva impugnazione sollevata dalla società. Ritiene sul punto che sia facoltativa l’impugnazione immediata della V.I.A., rispetto agli atti del procedimento nel quale si inserisce.

La società propone appello per ottenere la riforma della sentenza impugnata. Il primo e principale motivo di gravame riguarda l’erroneità della sentenza per aver respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ritenendo tempestiva l’impugnazione da parte dell’associazione del giudizio favorevole di V.I.A., unitamente all’autorizzazione comunale.

L’associazione, resistendo in giudizio, sostiene che il provvedimento di V.I.A., risalente al 1° dicembre 2016, avrebbe potuto essere impugnato solo all’esito del procedimento, conclusosi con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della cava il 9 febbraio 2021. Rileva poi che il provvedimento non era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (c.d. B.U.R.A.), come prescritto dalla versione dell’art. 27 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), nel testo vigente fino al 2017, applicabile alla vicenda ratione temporis. Deduce, inoltre, che gli atti gravati dal primo grado si atteggerebbero quali «meri atti endoprocedimentali», impugnabili soltanto al termine del procedimento.

Il Consiglio di Stato non condivide la posizione del TAR e dell’associazione. Afferma, infatti, che l’autorizzazione comunale all’attività di cava è stata censurata limitatamente all’invalidità derivante dalla determinazione positiva di V.I.A., unico atto effettivamente lesivo.

In termini generali, il giudice adito, seguendo un costante orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale, ricostruisce la V.I.A. come il provvedimento di chiusura di un «procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica». Ribadisce inoltre che l’amministrazione, esprimendo il giudizio di compatibilità ambientale sotteso alla V.I.A., esercita un’amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, reso sulla base di criteri oggettivi, ma che presenta profili di intensa discrezionalità amministrativa, dovendosi effettuare un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Il Collegio afferma essere pacifico in giurisprudenza che il termine per impugnare il provvedimento favorevole decorre dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 27 del testo vigente ratione temporis, considerata l’autonomia procedimentale e l’immediata lesività della V.I.A.

Espone, inoltre, come in numerose precedenti pronunce il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di impugnare autonomamente il provvedimento di V.I.A., anche rispetto all’Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. A.I.A.). I due procedimenti sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi e autonomi, potendo avere un’autonoma efficacia lesiva.

La necessaria impugnazione autonoma della V.I.A. si riscontrerebbe sia nell’ipotesi in cui il procedimento si concluda con esito negativo, sia ove il medesimo abbia esito positivo. Nel primo caso, tuttavia, la natura immediatamente lesiva è più facilmente percepibile, in quanto si determina un arresto procedimentale, che attribuisce al soggetto interessato un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo. Nel caso, invece, di esito positivo, deve essere valutata l’esistenza di un interesse, in capo a soggetti terzi, contrario al giudizio espresso in senso favorevole dall’amministrazione. Di conseguenza, gli atti conclusivi delle procedure di V.I.A. debbono considerarsi immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla tutela dell’ambiente, sia che si tratti di associazioni ambientali, sia di cittadini interessati, quali residenti in loco. Questa ricostruzione trova, infatti, un riflesso nell’art. 29, comma 1, del Codice dell’Ambiente, il quale sanziona con l’annullamento i provvedimenti autorizzatori adottati senza previa sottoposizione a V.I.A.

Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, irrilevanti le difese dell’associazione Forum Ambientalista in ordine all’omessa pubblicazione ai sensi dell’art. 27. Infatti, per giurisprudenza costante la piena conoscenza del provvedimento (anche sostitutiva della mancata pubblicazione) fa decorrere il termine perentorio di impugnazione di sessanta giorni, sancito dall’art. 29 del Codice del Processo Amministrativo. In particolare, afferma che vi è piena conoscenza quando sia possibile percepire l’esistenza di un provvedimento amministrativo e sia evidente la lesione della sfera giuridica del potenziale ricorrente.

Per quanto riguarda la prova della piena conoscenza, fa presente che la consolidata giurisprudenza amministrativa ammette che sia assolta ricorrendo a presunzioni semplici, basate anche sul decorso di un lungo lasso di tempo tra il rilascio dell’autorizzazione e l’impugnazione. Diversamente, si finirebbe per eludere l’applicazione della regola di decadenza del termine di impugnazione, violando i principi di certezza e di stabilità delle situazioni giuridiche conformate dall’azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato rileva, sul caso dedotto, che al momento dell’impugnazione risultano decorsi diversi anni dall’adozione del provvedimento di V.I.A. (rilasciato cinque anni prima della proposizione del ricorso).

Sin dal 6 dicembre 2016 era, tra l’altro, pienamente conoscibile il sub-procedimento di V.I.A., in quanto la Regione Abruzzo ha depositato in giudizio uno screen shot estratto dallo Sportello Ambiente, recante «Ultimo aggiornamento Martedì 06 dicembre 2016 09:46». L’associazione poteva avere conoscenza del provvedimento di V.I.A. anche alla luce della pubblicazione, in data 11 febbraio 2016, sul giornale “Il Messaggero” dell’avviso di pendenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato nell’ambito del procedimento di V.I.A. instaurato dalla società appellante.

Da ultimo, fa presente che il giudizio favorevole di V.I.A. è espressamente richiamato in tutti gli atti successivi della procedura conclusa con l’autorizzazione impugnata.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ritiene che l’associazione Forum Ambientalista ha avuto conoscenza, o avrebbe potuto averla utilizzando la normale diligenza, del giudizio di V.I.A. sin dal 2016/2017. I giudici di Palazzo Spada, quindi, ritenendo l’associazione decaduta dal termine per l’impugnazione, accolgono l’appello e riformano la sentenza di primo grado.

Appare opportuno rilevare a latere che nella versione attuale dell’art. 27 è venuta meno l’indicazione della coincidenza del dies a quo ai fini dell’impugnazione con la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (o nel Bollettino Ufficiale della Regione). Permane, invece, la necessità di pubblicazione del provvedimento di V.I.A. sul sito web dell’autorità competente. Nonostante la mancanza di disposizioni che indichino espressamente il dies a quo per l’impugnazione, il Consiglio di Stato ha di recente (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2022, n. 5608) ritenuto che un’interpretazione sistematica del Codice dell’Ambiente induce a ritenere che la pubblicazione sul sito web non può che essere volta alla conoscibilità del provvedimento a tutti i fini di legge e, dunque, anche a quelli connessi all’impugnazione e alla decorrenza del dies a quo.

6. LA SORTE DELLE OPERE INAMOVIBILI REALIZZATE SUL DEMANIO MARITTIMO: LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA di Andrea Nardone

Con l’ordinanza 15 settembre 2022, n. 8010, la VII sezione del Consiglio di Stato ha sollevato presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, in relazione alla previsione di cui all’art. 49 del codice della navigazione. Tale ultima disposizione riguarda la sorte, allo scadere della concessione di un’area del demanio marittimo, delle opere non amovibili ivi realizzate: in tal caso, tranne che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, il primo comma dell’art. 49 cod. nav. – in linea con l’istituto civilistico dell’accessione ex art. 934 c.c., del quale costituisce applicazione – prevede che i manufatti restino acquisiti allo Stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Le ragioni di tale devoluzione al patrimonio pubblico emergono già dal semplice inquadramento del momento storico in cui la disposizione è stata adottata: quando, nel 1942, fu approvato il codice della navigazione, era infatti dominante un’impostazione imperativa dell’atto concessorio, che concepiva il medesimo quale «grazia» elargita dello Stato. Secondo O. Ranelletti, della cui sistematica questo approccio era debitore, le facoltà dei privati concessionari dovevano cedere al cospetto dei superiori interessi pubblici: conseguenza di ciò era la mancata indennizzabilità non solo dell’incameramento delle opere inamovibili, ma addirittura della revoca stessa della concessione (a meno che essa non dipendesse da motivi di interesse pubblico). 

Oggi, la previsione di un automatico incameramento da parte dello Stato delle opere non amovibili conserva la sua ragion d’essere nella funzione di scongiurare il rischio di abbandono dei manufatti eretti sul demanio marittimo. Si mira ad evitare, cioè, che il concessionario uscente, mantenendo la proprietà superficiaria dei fabbricati, trascuri di rimuoverli o di manutenerli, non avendovi più interesse a seguito della scadenza della concessione.

Tuttavia, in un mutato contesto giuridico, a seguito dell’integrazione del nostro Paese nell’Unione Europea, la previsione dell’art. 49 cod. nav. rischia oggi di apparire anacronistica. Le concessioni di beni del demanio devono ritenersi infatti attratte nella sfera di applicazione delle libertà del mercato europeo, costituendo il presupposto per lo svolgimento di attività economiche: risultano dunque applicabili alle medesime gli artt. 49 e 56 TFUE, relativi alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, nonché l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che ha previsto per gli atti di assenso la necessità di una procedura di selezione tra i potenziali candidati. Con la questione pregiudiziale in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno dunque domandato alla Corte di Giustizia se l’art. 49 cod. nav. sia ostativo al libero dispiegarsi delle libertà fondamentali di cui all’art. 49 e 56 TFUE, arrecando restrizioni non proporzionate alla concorrenza nel mercato. Difatti, l’automatico incameramento delle opere inamovibili risulta essere di per sé idoneo a produrre effetti anti-competitivi, nella misura in cui la prospettiva di perdere tutti gli investimenti effettuati può rendere meno appetibile la partecipazione alle gare.

Il problema principale riguarda, in definitiva, proprio la proporzionalità della misura prevista dall’art. 49 cod. nav. Nel diritto europeo, infatti, le restrizioni della concorrenza non sono vietate tout court, ma sono giustificate nella misura strettamente necessaria al perseguimento di un obiettivo di interesse generale. Il principio è stato ribadito, in materia di concessione di servizi, dalla sentenza Laezza (Corte di Giustizia Sez. III, 28.01.2016 in C-375/14), richiamata pure nella questione pregiudiziale: in quest’ultimo caso, la Corte si era occupata delle concessioni rilasciate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aventi ad oggetto la raccolta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. A tali concessioni doveva applicarsi l’art. 1, comma 78, lett. b), punto 26 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), ai sensi del quale il contratto di concessione doveva contenere «previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso». I giudici di Lussemburgo, interrogati anche in quel caso sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, avevano ritenuto la misura prevista dalla Legge di stabilità 2011 sproporzionata nei casi in cui la cessazione dell’attività fosse avvenuta per il semplice fatto della scadenza della concessione, potendo invece la medesima ritenersi proporzionata nel caso di decadenza o revoca a titolo sanzionatorio.

La vicenda sommariamente ripercorsa presenta molte analogie con il caso in rassegna e alimenta dubbi sulla proporzionalità dell’automatica devoluzione delle opere inamovibili realizzate sul demanio marittimo. Oltretutto, il caso de quo è singolare dal momento che la società ricorrente risulta titolare di uno stabilimento balneare su un’area nel comune di Rosignano Marittimo «senza soluzione di continuità» sin dal 1928, laddove le opere della cui devoluzione si controverte, secondo il comune, sarebbero state incamerate nel 2008 allo scadere di una concessione poi comunque rinnovata a favore della medesima società. In una situazione simile, l’applicazione dell’art. 49 cod. nav. sembrerebbe inutile, perché non ci sarebbe necessità di evitare l’abbandono dei manufatti; nondimeno, anche nel caso di rinnovo, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria sostiene che la devoluzione ex art. 49 cod. nav. si debba comunque verificare, trattandosi di un’ipotesi equiparabile a quella di una concessione rilasciata ex novo.

La parola, ora, spetta dunque alla Corte di Giustizia. Vale comunque la pena ricordare nella presente sede come l’art. 49 cod. nav. abbia sollevato già da tempo in dottrina dubbi anche circa la sua compatibilità con la Costituzione.

In primo luogo, la conformità di tale disposizione all’art. 3 Cost. è revocabile in dubbio ove la si confronti con un’altra disposizione pure contenuta nel codice della navigazione, vale a dire l’art. 703. Quest’ultimo articolo, riguardante le concessioni aeroportuali, prevede che «alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l’obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro»: la differenza di trattamento pone evidenti dubbi di ragionevolezza.

In secondo luogo, la disciplina dell’art. 49 cod. nav. sembra essere in contrasto con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, il quale, per il tramite dell’art. 117 Cost., è idoneo a divenire norma interposta del giudizio di costituzionalità. La disposizione menzionata sancisce in particolare il diritto di ogni persona fisica o giuridica alla protezione dei suoi «beni», da intendere in un’accezione ampia, comprensiva di ogni situazione idonea ad ingenerare un legittimo affidamento: così, la posizione dei concessionari, malgrado non abbia la dignità del diritto soggettivo, merita protezione pure su questa base.

In conclusione, i profili di problematicità dell’art. 49 cod. nav. sono molteplici, anche più di quelli tratteggiati in questa sede; un ricorso in via incidentale alla Corte costituzionale, in quest’ottica, avrebbe potuto rappresentare una strada alternativa per il Consiglio di Stato.

7. L’AUMENTO DEI COSTI TRA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: QUALI SPAZI DI RINEGOZIAZIONE? UNA PRONUNCIA DEL TAR SARDEGNA di Carlo Garau

Il tema della revisione dei prezzi occupa uno degli spazi più sensibili nel campo della disciplina dei contratti pubblici.

A tal riguardo, merita di essere segnalata quella che appare come la genesi di un contrasto giurisprudenziale. Si tratta di una recente sentenza del Tar Sardegna pubblicata il 16 novembre, dal contenuto dissonante rispetto alle ultime pronunce in materia, in particolare il riferimento è a Cons. di Stato, 31/10/2022 n. 9426.

L’oggetto del giudizio riguarda la possibilità di rinegoziazione del prezzo-corrispettivo di base in virtù dei maggiori costi sostenuti tra la fase dell’aggiudicazione e la stipula del contratto.

La parte ricorrente, era stata dichiarata aggiudicataria di un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti dopo una serie di ricorsi, dopo due anni dalla presentazione dell’offerta, risalente al 2012.

Alla luce del lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell’offerta e la stipula del contratto, la società aggiudicataria aveva presentato, in virtù di quanto disposto dallo stesso contratto d’appalto all’articolo 3, istanza di pagamento del compenso revisionale all’amministrazione per gli aumenti intervenuti nella fase intercorrente tra l’offerta e la stipula del contratto.

Veniva opposto diniego attraverso il provvedimento impugnato. Con quest’ultimo l’amministrazione riteneva che l’articolo 3 del contratto d’appalto fosse nullo poiché non previsto nello schema di contratto approvato dalla stazione appaltante e posto a base degli atti di gara. Inoltre, il provvedimento motivava il diniego con l’argomento ulteriore fondato sugli articoli 11 e 14 del Capitolato speciale che prevedevano un adeguamento del corrispettivo solo nel caso in cui l’aumento delle utenze fosse stato superiore del 20% rispetto a quelle indicate in sede di gara, mentre le utenze aggiuntive segnalate dalla società comportavano un aumento nettamente inferiore.

Il collegio è chiamato a risolvere la questione di diritto circa la validità dell’articolo 3 del contratto stipulato tra le parti, in quella parte in cui è riconosciuto il diritto alla revisione del prezzo per il maggior costo del personale e per le maggiori utenze intervenute non dalla stipulazione del contratto in poi, bensì nelle more della stipula del contratto rispetto allo svolgimento della gara. Non si discute, infatti, della clausola di revisione prezzi relativa all’adeguamento del compenso durante l’esecuzione del contratto pluriennale, senz’altro valida e non contestata dall’amministrazione. La controversia ha ad oggetto, invece, un’ulteriore clausola che prevede la necessità di adeguare il compenso stante l’aumento del costo del personale e delle utenze prima della stipula del contratto, rispetto a quanto offerto in sede di gara. Ciò che è stato valutato, quindi, riguarda l’innovatività di tale attività negoziale posta in essere dalle parti rispetto a quanto era stato oggetto di gara. La questione, a detta dello stesso collegio, verte sulla portata e sui limiti del principio di immodificabilità delle clausole contenute nella legge di gara e, quindi, se sia possibile rinegoziare il contenuto di alcune clausole contrattuali nella fase tra aggiudicazione e contratto.

La stessa sentenza riporta due orientamenti contrastanti. Il primo è confermato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato n.9426 del 31/10/2022 che conferma la sentenza del Tar Brescia n.239/2022, per il quale l’istanza di revisione del prezzo stipulata prima della stipula del contratto non può essere accolta in quanto la sua formulazione presuppone l’esistenza di un contratto valido. Secondo tale indirizzo la fase precedente alla stipula del contratto è caratterizzata dalla par condicio dei concorrenti e il principio di immodificabilità dell’offerta inibisce ogni possibilità di cambiamento dell’oggetto del contratto o di proposta fatta dal privato.

La seconda tesi, invece, trova il suo ancoraggio nella sentenza della CGUE, 7/09/2016, C-549/14, per la quale il principio di immodificabilità non ha carattere assoluto, in quanto ha chiarito che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano solo a modifiche tali che comportino che le disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente differenti dall’appalto iniziale. Inoltre, a sostegno della tesi in questione militano anche i principi di buona amministrazione ed economicità, i quali richiedono che una gara d’appalto, la quale costituisce un impegno particolarmente gravoso per l’amministrazione, non possa essere vanificata da eventuali sopravvenienze che ne impongano la reiterazione.

Il giudice amministrativo accoglie la seconda tesi per colmare una lacuna nella disciplina che non prevede espressamente come regolare le sopravvenienze intervenute nella fase successiva all’aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto. Per questo ritiene di applicare analogicamente la disciplina oggi contenuta nell’articolo 106 D.lgs. 50/2016 anche alla luce dei principi di economicità e, dunque, di buon andamento richiamati dall’articolo 30 del codice dei contratti pubblici, evitando una riedizione della procedura che sarebbe altrimenti imposta in tutti i casi di modifica, anche non essenziale, delle condizioni.

Per questo il Tar ha ritenuta legittima la clausola di cui all’articolo 3 nella parte in cui ha previsto un adeguamento del compenso dell’appalto rispetto alla procedura di gara, in ragione del considerevole arco di tempo trascorso tra la presentazione dell’offerta e la stipulazione del contratto.

Sarebbe auspicabile, a parere di chi scrive, vista l’imminente riforma della disciplina, un intervento che colmi questa lacuna legislativa e offra maggiore certezza rispetto a un tema, quale quello della revisione dei prezzi, in cui si intersecano e si trovano in tensione interessi potenzialmente confliggenti, la par condicio dei concorrenti e il buon andamento dell’amministrazione in primis, che meritano di essere bilanciati all’interno di una disciplina che dia maggiori garanzie di certezza.

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