Lab-IP

L’obbligo di pubblicazione online dei contributi pubblici : un “passo in avanti” per la trasparenza nel terzo settore ?

CHIARA MAURO

19/03/2019

Il 28 febbraio 2019 è scaduto il primo termine imposto a diversi enti del Terzo Settore (ETS) per pubblicizzare sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altri vantaggi economici di valore pari o superiore a diecimila euro, ricevuti in occasione di rapporti di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni ed altri enti pubblici. Infatti, secondo l’art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 127 (legge annuale sul mercato e la concorrenza), le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto ministeriale, le associazioni dei consumatori, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS hanno l’onere di pubblicare gli utili ricevuti sui propri siti web o su altri portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno. Non menzionate nello stesso elenco sono le imprese che devono invece indicare le stesse informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, se esistente. In caso di inadempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, la legge prevede inoltre la restituzione delle somme ai soggetti pubblici eroganti entro tre mesi dalla scadenza del termine.
Al momento dell’attuazione, non sono mancati dubbi interpretativi sulla norma in esame per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti incaricati ai controlli, la decorrenza dei nuovi obblighi informativi e l’ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione. Una prima risposta è stata data dal Consiglio di Stato: nel parere 28 marzo 2018, n. 1449 ha osservato che l’articolo 93, comma 4 del Codice del Terzo Settore attribuisce all’Amministrazione erogante la competenza a verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche nelle attività statutarie di interesse generale; di conseguenza, ha attribuito alla stessa anche il controllo
sull’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte dei beneficiari, facendo rientrare nel corretto impiego delle risorse pubbliche anche il concetto di accountability.

Per quanto attiene la decorrenza, invece, il Consiglio di Stato ha stabilito
l’applicabilità della nuova disciplina a partire dal febbraio 2019, in riferimento alle entrate pubbliche ricevute dal 1 gennaio 2018. Infine, seguendo l’interpretazione letterale e sistemica del comma 125, la Consulta ha dichiarato l’applicabilità della sanzione restitutoria esclusivamente alle imprese, giustificando il diverso trattamento con l’assenza del fine lucrativo nell’attività degli ETS. Da ultimo, con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito una serie di chiarimenti sull’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla l. n. 147/2017. In materia di cooperative sociali, sebbene siano qualificabili come ONLUS sotto il profilo fiscale, è stato ritenuto prevalente il profilo civilistico di impresa sociale: pertanto, le cooperative sociali sono sottoposte agli obblighi di pubblicità previsti per le imprese, con adempimento in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e applicazione della sanzione restitutoria in caso di inadempimento. Invece, ai sensi dell’art. 12-ter del D.L. n. 132/2018 convertito dalla L. 132/2018, le cooperative sociali che svolgono attività in favore di soggetti stranieri sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti beneficiari di somme per attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. In via generale, se l’ente non possiede un sito internet personale, il riferimento ai portali digitali comporta la possibilità di diffondere le notizie anche attraverso la pagina dell’ente creata su un social network o sul sito web della rete associativa, alla quale l’ente aderisce.
Oggetto degli obblighi informativi sono i vantaggi economici conferiti da enti pubblici per rapporti di collaborazione, anche sinallagmatici, e possono comprendere sia le risorse finanziarie che le risorse strumentali, come beni mobili o immobili dati in comodato d’uso, il cui valore economico è in questo caso indicato dalla stessa Amministrazione che lo ha attribuito.
Per quanto riguarda i criteri di contabilizzazione, il Ministero ha specificato che deve essere impiegato il criterio contabile di cassa, con conseguente obbligo di pubblicazione delle risorse effettivamente ricevute nell’anno solare precedente, dal 1 gennaio al 31 dicembre, senza invece tenere conto dell’anno di competenza delle stesse. Inoltre, il limite di diecimila euro è stato interpretato in senso cumulativo, ovvero in riferimento al totale dei vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione: pertanto, soltanto quando la somma delle risorse pubbliche raggiunge o supera tale soglia, l’ente deve pubblicare le informazioni relative a ciascuna entrata. In conclusione, si può notare come il digitale abbia assunto un ruolo fondamentale per l’accountability e la trasparenza del Terzo Settore in favore dei cittadini. L’applicazione dell’obbligo di pubblicità agli ETS, in un periodo transitorio per l’attuazione della Riforma del Terzo Settore, ha richiesto la collaborazione delle Amministrazioni locali che gestiscono i registri delle varie tipologie di enti per una corretta applicazione dell’obbligo in questione. Ciò nonostante, seguendo l’orientamento del Consiglio di Stato, gli obblighi di pubblicità rischiano di non essere correttamente adempiuti da tutti gli ETS data la mancata applicazione della sanzione restitutoria agli stessi. In realtà, il parere citato non è vincolante per cui è lasciata alle singole Amministrazioni la scelta se chiedere o meno la restituzione dei contributi erogati e non pubblicizzati sui siti web o sui portali digitali dagli ETS beneficiari.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail