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UN NUOVA SFIDA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE: LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI IMBALLAGGI

26/06/2023

A cura di Giulia Moscaroli

Il 30 novembre 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento al fine di aggiornare il quadro legislativo europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Attualmente, infatti, la materia è disciplinata dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Gli imballaggi sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione a quello di utilizzo e di consumo. Essi, tuttavia, richiedono grandi quantità di materiali vergini e costituiscono circa il 36% dei rifiuti solidi urbani.

Le sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a una bassa percentuale di riutilizzo e riciclaggio, rappresentano un notevole ostacolo alla transizione verso un’economia circolare a basse emissioni di carbonio.

La proposta oggetto di analisi, pienamente in linea con la legislazione europea in materia di ambiente e di rifiuti (in particolare, con la direttiva 2008/98/CEE relativa ai rifiuti), ha lo scopo di creare condizioni armonizzate per l’immissione sul mercato degli imballaggi. Il mercato degli imballaggi infatti costituisce, per molti aspetti, un unico grande mercato, stante l’elevato livello di scambi tra gli Stati membri.

La legislazione vigente, nonostante le misure concrete adottate, si è rivelata inidonea al raggiungimento dei suoi obiettivi, poiché i diversi approcci nazionali nel recepimento della direttiva 94/62/CE e le misure unilaterali adottate da alcuni Stati membri hanno portato a quadri normativi nazionali disomogenei, riducendo così l’efficacia della politica comunitaria.

Innovativo è quindi lo strumento normativo proposto. Il regolamento, in luogo della direttiva, assicurerà infatti che tutti i ventisette Stati adempiano agli obblighi imposti con gli stessi tempi e le stesse modalità, garantendo la necessaria certezza del diritto e riducendo le distorsioni della concorrenza.

La scelta dello strumento del regolamento è stata, tuttavia, oggetto di critiche da parte di alcuni Stati membri, tra i quali l’Italia. Secondo il parere della Commissione politiche europee del Senato, espresso il 19 aprile 2023, il regolamento lascia poco spazio ai singoli Stati nella definizione dei modelli e degli strumenti da adottare per il raggiungimento degli obiettivi posti. Tale scelta rischia, quindi, di penalizzare il nostro Paese che, sul fronte della gestione degli imballaggi, vanta risultati notevoli, posizionandosi al primo posto fra i grandi Stati europei per riciclo pro-capite dei materiali di imballaggio.

L’obiettivo generale della proposta legislativa è la riduzione dell’impatto ambientale negativo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso la promozione dell’uso di contenuto riciclato negli imballaggi.

Per quanto concerne le singole disposizioni della proposta, il Regolamento si apre con alcune disposizioni generali (Capo I). Esso trova applicazione per tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e per tutti i rifiuti di imballaggio, prescindendo dal contesto in cui sono utilizzati o da cui provengono (art. 2).

Costituiscono «imballaggio» ai fini del Regolamento gli «articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione» (art. 3, n. 1).

Sono poi previste alcune disposizioni in materia di sostenibilità per gli imballaggi (Capo II), le quali prescrivono una restrizione del livello di concentrazione di talune sostanze pericolose presenti negli imballaggi, come il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente (art. 5).  

Il Regolamento impone che tutti gli imballaggi siano riciclabili. In particolare, un imballaggio è considerato riciclabile solo se conforme alle prescrizioni previste dall’art. 6, che richiede che esso sia progettato per essere riciclato, sia oggetto di raccolta differenziata efficace ed efficiente, sia smistato in flussi di rifiuti senza compromettere la riciclabilità di altri flussi e possa essere riciclato su larga scala.

Ai sensi dell’art. 7, gli imballaggi di plastica, a partire al 1° gennaio 2030, dovranno contenere una percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. La percentuale inizialmente prevista dovrà comunque aumentare entro il 1° gennaio 2040. Questa disposizione è stata oggetto di analisi nel documento redatto il 12 maggio 2023 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, la quale ha richiesto che l’obbligo del contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi in plastica sia allargato anche al vetro e ai metalli, specialmente all’alluminio.

Gli imballaggi, in ogni caso, devono essere concepiti, progettati e immessi nel mercato con l’obiettivo di essere riutilizzati o nuovamente riempiti senza subire danni che ne impedirebbero il riutilizzo (art. 10). Tale prescrizione è senz’altro in linea con l’obiettivo di transizione verso un’economia circolare, la quale esige un nuovo approccio di c.d. eco-progettazione, per cui la progettazione dei beni considera i potenziali impatti ambientali degli stessi sin dal momento della produzione. L’economia circolare, quindi, postula una progettazione attenta al c.d. costo ambientale, passando dalla prospettiva di breve periodo a quella di lungo periodo.

Affinché il pubblico possa essere informato delle caratteristiche dei prodotti acquistati, il Capo III prevede diverse disposizioni in materia di etichettatura e marcatura. Le etichettature ambientali, infatti, sono gli strumenti che promuovono più elevati standard di tutela dell’ambiente facendo leva sulla sempre crescente sensibilità dei consumatori verso la questione ambientale. Gli imballaggi devono quindi essere contraddistinti da un’etichetta contente tutte le informazioni sui materiali che li compongono, nonché sulla loro riutilizzabilità (art. 11). L’etichetta apposta deve essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile.

Alcune disposizioni (Capo V) sono poi specificamente dedicate al consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero, il quale non potrà superare le quaranta unità a persona.

Il Regolamento impone agli Stati membri di nominare un’autorità competente per l’attuazione e l’applicazione degli obblighi in materia di utilizzo e ricarica previsti per i diversi settori e formati di imballaggio (art. 35). Esso prescrive altresì a ciascuno Stato di ridurre progressivamente i rifiuti di imballaggio generati, rispetto ai livelli del 2018, del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 (art. 38).

Gli Stati dovranno poi istituire un registro al fine di monitorare il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento da parte dei produttori di imballaggi (art. 39).

L’art. 50 impone agli Stati una rendicontazione periodica alla Commissione, attraverso le comunicazioni, per ogni anno civile, relative al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, agli imballaggi immessi sul mercato e al consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero, leggero e pesante.

La proposta è all’esame della Commissione ambiente del Parlamento europeo dal 4 maggio 2023.

Parallelamente alla proposta di Regolamento, la Commissione ha approvato anche la comunicazione Quadro politico dell’UE sulla plastica a base biologica, biodegradabile e compostabile, con l’obiettivo di migliorare la comprensione di questi materiali e di chiarire i possibili benefici reali all’ambiente delle plastiche.

Dai menzionati provvedimenti comunitari emerge la sempre più pressante esigenza di conseguire l’effettiva transizione verso un modello di economia circolare, con un mutamento di paradigma e di metodo rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati. La sfida dell’economia circolare, infatti, attiene alla ricerca di modelli di sviluppo idonei a conservare le risorse naturali, così dando piena attuazione al principio di prevenzione, il quale ispira l’intera normativa in materia ambientale.

Gli imballaggi rappresentano senz’altro una delle principali preoccupazioni ambientali, poiché spesso non sono riciclabili o, pur essendo tecnicamente riciclabili, i processi di raccolta e riciclaggio non sono disponibili o efficienti. Solamente attraverso un effettivo riutilizzo e riciclo dei materiali contenuti negli imballaggi si potrà, quindi, ridurre l’utilizzo delle risorse naturali e raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, parte integrante del Green Deal europeo.

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