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IL SALVATAGGIO DI BANCA POPOLARE DI BARI E LA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA NATURA DEGLI INTERVENTI DEL FITD

LUCREZIA SINIBALDI

14 settembre 2020

Nel 2019 è emersa l’esigenza di intervenire a sostegno del più grande istituto bancario del Sud Italia, ossia la Banca Popolare di Bari (BPB), la cui crisi nel corso del tempo si è andata progressivamente aggravando, tanto che la Banca d’Italia, con decisione del 13 dicembre 2019, ha disposto la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, con conseguente sostituzione integrale della governance della banca. Al provvedimento della Banca d’Italia ha fatto seguito, in data immediatamente successiva, l’adozione del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca d’investimento», il quale, pur non contenendo alcun esplicito riferimento alla Popolare di Bari, ha previsto incisive misure per il superamento dell’attuale situazione di crisi della banca pugliese. Il decreto, infatti, definisce le linee dell’intervento dello Stato, prevedendo che con uno o più decreti siano assegnati in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, partecipata interamente dal Mef, finanziamenti fino ad un importo massimo di 900 milioni di euro per il rafforzamento patrimoniale di Mediocredito Centrale (MCC), affinché possa operare come banca d’investimento in favore delle imprese del Mezzogiorno e realizzare operazioni finanziarie, inclusa l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di banche e altre società finanziarie «nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» (art. 1, comma 1). Inoltre, ha previsto che a seguito delle operazioni poste in essere da MCC, «con decreto del Ministro dell’economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società» (art. 1, comma 2), alla quale verranno assegnate le attività e le partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1, nonché l’attribuzione al Mef, senza corrispettivo, delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società così costituita (art. 1, comma 2). Peraltro, la natura straordinaria dell’operazione è, senza dubbio, confermata dall’esclusione, espressamente prevista all’art. 1, 3 comma, dell’applicazione alla società che risulterà all’esito dell’intera operazione, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; da ciò sembra potersi desumere che l’assunzione da parte dello Stato della titolarità delle azioni della nuova società non corrisponda ai principi o alle finalità della partecipazione pubblica.  Pertanto, una volta ricapitalizzata, MCC potrà intervenire a sostegno di Banca Popolare di Bari e partecipare, insieme al FITD e ad altri eventuali investitori, al suo rilancio, con lo scopo di tutelare le famiglie, i risparmiatori, e le imprese supportate da BPB. In sostanza, per il salvataggio della Popolare di Bari si è disposto un intervento pubblico-privato tramite Mediocredito Centrale, da un lato, e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, dall’altro; quest’ultimo, in particolare, anche sulla base di un Accordo Quadro stipulato con MCC e BPB, ha effettuato, il 31 dicembre 2019, una prima ricapitalizzazione di Banca Popolare di Bari per complessivi 310 milioni di euro, il c.d. «intervento ponte», impegnandosi ad un ulteriore intervento nel capitale della banca fino ad un importo massimo di 700 milioni di euro. 

Il piano di salvataggio è stato poi approvato l’11 giugno 2020 dalla Commissione europea, la quale lo ha ritenuto conforme alle regole di mercato affermando che la misura in questione non costituisce aiuto di Stato. Tuttavia, l’impegno di MCC e del FITD ha presupposto la trasformazione di Banca Popolare di Bari in società per azioni, deliberata il 29 giugno 2020 dall’assemblea straordinaria dei soci di BPB con circa il 96 per cento dei voti favorevoli. Secondo quanto affermato al termine dell’assemblea da Antonio Blandini, commissario straordinario della Banca, «questa operazione costituisce un punto di svolta, perché rispetto alle soluzioni di altre crisi bancarie degli ultimi anni, questa operazione conserva il mantenimento della qualità di azionisti, consente di prospettare un futuro, quindi assicura le somme per poter provvedere all’adempimento dei debiti della banca, incluse le obbligazioni subordinate». 

Merita sottolineare come la crisi di Banca Popolare di Bari abbia acquistato poi particolare rilevanza anche sotto un altro profilo, in quanto legata alla vicenda dell’acquisizione di Banca Tercas, operazione su cui vi è stato un lungo contenzioso, da ultimo definito dal Tribunale dell’Ue con una decisione destinata ad incidere in modo significativo sull’interpretazione delle nuove regole europee in materia di banking resolution. Volendo ricostruire brevemente la vicenda, si ricorda che nel 2013 la Banca d’Italia aveva autorizzato l’acquisizione di Banca Tercas, in amministrazione straordinaria dal 2012, da parte di BPB, la quale, tuttavia, aveva condizionato l’acquisizione al preventivo intervento del FITD a copertura del deficit patrimoniale della banca teramana; il Fondo, dopo aver valutato la convenienza economica dell’intervento in relazione al rimborso dei depositanti, aveva accettato di intervenire, con il placet della Banca d’Italia, ricevuto il 7 luglio 2014. A questo punto, la vicenda si riassume nella posizione che la Commissione europea ha assunto con riferimento alle modalità e al contenuto dell’intervento di sostegno realizzato: essa, infatti, il 27 febbraio 2015, ha avviato il procedimento di cui all’art. 108, par. 2, Tfue, e ha ritenuto che tale intervento costituisse un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’art. 107, par. 1, Tfue, in quanto suscettibile di comportare un vantaggio selettivo al suo beneficiario, di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e di falsare la concorrenza. Inoltre, la Commissione ha espressamente affermato che il carattere pubblico dell’intervento non è escluso dalla natura privatistica del FITD, in quanto quest’ultimo agisce sotto costante controllo pubblico e, conseguentemente, con decisione del 23 dicembre 2015, ha imposto all’Italia il recupero dell’aiuto illegittimo concesso dal FITD. Tuttavia, nel marzo 2019, il giudice comunitario ha annullato la decisione della Commissione, sancendo che non vi fu alcun aiuto di Stato nel sostegno concesso dal FITD alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas e negando, quindi, che le misure adottate fossero imputabili allo Stato e presupponessero l’uso di risorse pubbliche. In particolare, il Tribunale dell’Ue ha rilevato che il Fondo Interbancario, che è un ente di natura privata, non agisce in esecuzione di un mandato pubblico quando effettua interventi a favore di banche in difficoltà, in quanto gli interventi da quest’ultimo posti in essere mirano principalmente a perseguire gli interessi privati delle banche aderenti e il mandato pubblico conferito dalla legge al Fondo consiste esclusivamente nel rimborsare i depositanti (nel limite di 100.000 euro) nel caso di liquidazione di una banca consorziata. Inoltre, con riferimento alla questione del finanziamento dell’intervento mediante risorse statali, il Tribunale ha affermato espressamente che i fondi utilizzati sono, in realtà, risorse private messe a disposizione dalle banche aderenti al FITD in virtù di una disposizione statutaria di natura privatistica, e che la Commissione europea non ha fornito elementi sufficienti a sostegno della tesi dell’esistenza di un controllo esercitato dalle autorità pubbliche sulle risorse utilizzate. Con tale decisione, il Tribunale dell’Ue ha riabilitato, anche se tardivamente, l’originario intervento del Fondo Interbancario a favore di banca Tercas e ha reso, di fatto, nuovamente possibili interventi come quello prima descritto a sostegno di Banca Popolare di Bari. Ora, al di là del fatto che la sentenza dello scorso marzo è stata impugnata dalla Commissione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Ue e, quindi, al momento è pendente l’appello, non può trascurarsi che, in ogni caso, questa decisione è particolarmente significativa per due ordini di motivi: innanzitutto in vista della costruzione del terzo pilastro dell’Unione bancaria, in quanto potrebbe consentire ai sistemi di garanzia dei depositi di operare anche attraverso misure preventive o di risanamento, rispetto alla sola funzione di rimborso dei depositanti; in secondo luogo perché incide non solo sull’ampia discrezionalità con cui la Commissione europea ha da sempre definito ambito e limiti del divieto di aiuti di Stato alle banche in crisi, ma anche, inevitabilmente, sulla portata dell’intervento pubblico di sostegno a favore del sistema bancario.

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