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La sorte incerta dei metodi di determinazione delle tariffe nel settore idrico.

di Vittoria Vetrano

25/09/16

Le sentenze  di Tar Lombardia, sez. II, 26 marzo 2014, n. 779 e 780, che si commentano, potrebbero  apparire di scarso interesse per gli operatori del settore dal momento che affrontano la problematica delle tariffe del servizio idrico, gia’ oggetto di un recente intervento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Quest’ultima, infatti, con la delibera n .664 /2015 ha approvato il nuovo metodo tariffario in vigore dal 1 gennaio 2016  che, dunque, sostituisce il metodo tariffario transitorio oggetto di scrutinio da parte del TAR Lombardia. L’interesse per le decisioni che si commentano tuttavia permane in quanto le sentenze n. 779 e 780 del 2014  sono entrate nel merito del sistema tariffario idrico e, dunque, offrono un contributo anche per valutare la legittimità del nuovo deliberato dell’AEGGSI e la sua intrinseca coerenza agli esiti referendari.

I ricorsi sono stati proposti rispettivamente  dall’Associazione “Acqua Bene Comune”, Federconsumatori e dal  Codacons avverso la delibera dell’AEGGSI  n. 585/2012R/idr del dicembre 2012 che ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT), per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato relative  agli anni 2012 e 2013. Le associazioni contestavano principalmente all’Autorità  di aver reintrodotto, sotto falso nome, la remunerazione del capitale già abrogata dal referendum  indetto con Dpr 23 marzo 2011. Il riferimento era alla citata  delibera con cui l’Autorità, a fine dicembre  2012, aveva approvato il cosiddetto «metodo tariffario transitorio». Secondo le esponenti il riconoscimento dei costi finanziari in bolletta equivaleva a segnalare un profitto del gestore.  A loro avviso la reintroduzione dalla remunerazione del capitale investito costituiva una  violazione dell’esito del secondo quesito referendario (‘Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito’). Per effetto del referendum abrogativo il testo dell’articolo 154 del Codice dell’ ambiente  (Dlgs 152/2006), chiave di volta nella determinazione della tariffa da corrispondersi, era stato modificato e dal primo comma del suddetto articolo espunte le parole “dell’adeguatezza della remunerazione e del capitale investito”.  In ragione del testo attuale dalla gestione del servizio sono da escludersi tutti i tipi di profitti indebiti e predeterminati.

Il TAR ha respinto la tesi dei ricorrenti affermando  in primo luogo che il servizio idrico è di interesse economico come più volte affermato dalla Corte Costituzionale che ne ribadisce la soggezione alle regole della concorrenza, confermando così la necessità della copertura integrale dei costi; tale servizio  è perciò caratterizzato dal principio del full cost recovery, principio che  trova diffuso fondamento non solo a livello nazionale, ma anche comunitario. Non a caso nelle sentenze è citata  la direttiva  2000/60/CE che detta un importante quadro normativo per la gestione delle risorse idriche. Alla base di tale direttiva vi è il principio del recupero del costo dei servizi idrici. La direttiva richiede agli utilizzatori di contribuire alla copertura di tutti i costi industriali, ambientali e a quelli delle risorse. La discriminante e’  proprio nella formula: copertura integrale dei costi.

La sentenza recita inoltre:” l’interpretazione propugnata dalle ricorrenti, volta al riconoscimento in tariffa del solo capitale di debito e non di quello proprio, finirebbe per portare a conclusioni paradossali, vale a dire a premiare l’indebitamento esterno dei gestori (il solo riconosciuto in tariffa), rispetto all’utilizzo di mezzi propri, con conseguente aumento della tariffa stessa (per fare fronte agli oneri finanziari connessi al ricorso al credito bancario), a scapito pertanto degli stessi consumatori, i cui interessi le associazioni ricorrenti dichiarano di volere perseguire con conseguente aumento della tariffa stessa per fare fronte agli oneri finanziari connessi al ricorso al credito bancario ». L’interpretazione di Federconsumatori e Associazione Acqua Bene Comune, scrive il Tar, imporrebbe un aggravio notevole per l’utenza che pure si sarebbe avuto eliminando l’intervento dell’Autorità in materia tariffaria in quanto si sarebbe tornati all’applicazione del vecchio metodo, quello del 1996, certamente piu’ sfavorevole ai consumatori di quello attuale. Confrontando la metodologia del 1996 (MTN) e quella del metodo di cui alla delibera 585/2012 si nota infatti che nel primo caso la componente a copertura del costo era rappresentata da un tasso fisso pari al 7%, mentre la metodologia proposta dall’Autorità determina un riconoscimento del costo variabile, con possibili e concreti vantaggi per i consumatori. E’ ancora da sottolineare come già dalla successiva delibera L’AEEGSI  ha ridotto ulteriormente la misura degli oneri finanziari da riconoscersi in tariffa, tanto da creare allarme tra le municipalizzate e spingerle ad una protesta contro i nuovi metodi tariffari studiati per il ribasso delle bollette dei consumatori; ribasso che però colpirebbe gli investimenti in un  settore tanto importante per i bisogni fondamentali della vita umana quale è quello dell’acqua.

Avverso tali sentenze, che hanno dato in definitiva pienamente ragione all’Autorità, è stato proposto appello. I due ricorsi, seppur figli di  distinte sentenze, sono stati riuniti dal giudice di Palazzo Spada che ha ritenuto per ragioni di connessione di trattarli congiuntamente. In entrambi infatti, anche in appello, si continua a sostenere che la componente relativa agli oneri finanziari reintrodurrebbe in via surrettizia il criterio “dell’adeguamento della remunerazione del capitale investito” e si richiede un controllo dei criteri di calcolo della voce tariffaria relativamente a suddetti oneri. Si potrebbe intuire, che gli appellanti hanno sottolineato, come è stato anche da altri sostenuto, che la Direttiva 2000/60 non impone di privilegiare la nozione economica di costo rispetto a quella contabile in quanto solo se il calcolo dei costi avvenga secondo il criterio economico può includersi tra i costi soggetti a recupero anche il costo di investimento del capitale proprio, inteso come costo–opportunità, nel senso del valore del mancato impiego del fattore produttivo in altra attività comunque profittevole. Annoverando tra i costi il capitale proprio (diversamente dal capitale reperito con ricorso al credito bancario in cui effettivamente una spesa è stata sostenuta e va recuperata) il gestore sta vendendo insieme al servizio idrico, il proprio capitale. Tuttavia le citate sentenze, a mio avviso già rispondono in modo adeguato a questa problematica. Prima di tutto perchè la copertura del costo del fattore produttivo non va confuso con il profitto derivante dall’impiego del medesimo, che si ottiene allorché i ricavi superino i costi. Inoltre il capitale di una società rappresenta comunque un debito della società verso i soci e l’impiego di questa disponibilità rappresenta l’utilizzo di una disponibilità di cui l’operatore è debitore verso i soci; ma ancor più è esclusa quell’indebita remunerazione, cosi come stabilito dal referendum, in quanto la sostanziale differenza sta nell’aver eliminato (rispetto al MTN) quel 7% che era garantito in maniera certa e predeterminata. In ultimo, a coerenza di tutto ciò, giova sempre ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, che il SII è un servizio a rilevanza economica e quindi nello studio di tale settore nello è sempre privilegiata l’analisi dei costi economici rispetto a quelli contabili.

Le ricorrenti, dicono ancora i giudici lombardi, ammettono che le loro tesi lascerebbero spazio soltanto a modelli pubblicistici di gestione escludendo gli operatori privati, ma ciò non è conforme alle norme su concorrenza ed economicità della gestione. Una siffatta lettura da parte dei ricorrenti dell’esito referendario  trasformerebbe il connotato del referendum: da abrogativo a propositivo.

Tutti questi dubbi li chiarirà, si spera presto, il Consiglio di Stato, che per ora ha unicamente disposto con ordinanza una consulenza tecnica d’ufficio per accertare in maniera definitiva se questi oneri finanziari citati nella delibera dell’Autorità rientrino, secondo criteri di attendibilità e ragionevolezza, nei limiti dei costi di capitale proprio investito e se tali parametri non rappresentino invece duplicazioni di fattori di rischio già considerati in altri punti. E’ auspicabile che a tutto questo si metta un punto quanto prima. L’incertezza e la contraddittorietà normativa sono sempre cattivi biglietti da visita, generano una certa ritrosia da parte di  tutti gli operatori del mercato e scoraggiano gli investimenti. Il diritto è solo uno strumento per la risoluzione della controversia, non l’unico. Non può infatti ricucire i vari orientamenti e interventi manipolativi che si sono susseguiti. In queste delicate questioni è necessario che in taluni punti intervengano approfondite analisi, politiche ed economiche. Ecco perché ci si attende dal Consiglio di Stato una decisone quanto ben equilibrata.

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